Ho trovato questa sentenza su internet...dovrebbe confermare l'utilizzo dei mulinelli elettrici...ma io non la capisco....
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA TER
Registro Ordinanze:
Registro Generale: 10795/2008
nelle persone dei Signori:
ITALO RIGGIO Presidente
GIULIA FERRARI Cons. , relatore
DIEGO SABATINO Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2008
Visto il ricorso 10795/2008 proposto da:
SOC KRISTAL FISHING SRL + 1
FIPO-FEDERAZ ITALIANA PRODUTTORI OPERATORI ARTICOLI DA PESCA
rappresentate e difese da:
ROMANELLI AVV. GUIDO FRANCESCO
MONDINI AVV. FRANCESCO
CASANOVA AVV. MAURO
con domicilio eletto in ROMA
VIA COSSERIA, 5
presso
ROMANELLI AVV. GUIDO FRANCESCO
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
COMANDO GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MIN DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
e nei confronti di
ANNINO FRANCESCO DAVIDE
e nei confronti di
SOC PARISINA SNC DI FIGALLO ROSELLA E BACIGALUPI GIAN MARIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della nota datata Roma 08.08.2008 (mai comunicata alle parti ricorrenti) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ramo Trasporti), Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Rep. II, Uff. IV – Centro di controllo nazionale della pesca, prot. n. 02.04.51/73802 avente ad oggetto: “Pesca sportiva, Salpabolentino elettrico”;
- nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che la corrente elettrica utilizzata nel “Salpabolentino elettrico” non viene scaricata in mare, con la conseguenza che non crea danni al patrimonio ittico;
Considerato pertanto che l’utilizzo della corrente elettrica nell’apparecchio in questione non può considerarsi vietato ex art. 99 DPR n. 1632 del 1968;
Considerato altresì ingiustificata la preoccupazione del ceto peschereccio professionale (risultante dalla nota n. 111246 del 4.12.2007 del Comando generale del Corpo della Capitaneria di porto del Ministero dei Trasporti) secondo cui l’uso del “Salpabolentino elettrico”, riducendo lo sforzo fisico dei pescatori sportivi profuso nel riavvolgimento del filo alla cui estremità si trova l’amo, aumenterebbe sensibilmente le possibilità di cattura, e ciò in considerazione dei limiti, introdotti dall’ordinamento, della quantità di pesce che i pescatori di pesca sportiva possono catturare;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 11 dicembre 2008kabura
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