DIVIETO DEI MULINEL ELETTRICI

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Gicantone
00martedì 22 giugno 2010 19:15
Ciao raga...scusatemi per l'assenza.....troppi casini...ma ora si ricomincia!!!
Ho chiamato oggi in Capitaneria e mi hanno detto che i mulinelli elettrici sono vietati per la pesca sportiva....Voi che mi dite??? ne sapete qualcosa??? giusto ora chelo avevo comprato???
Ho visto che già avete trattato l'argomento...ma qualche anno fa..... [SM=g27812]
emanuele lisi
00martedì 22 giugno 2010 21:23
tempo ho aperto un post su sta storia e forse tramite dei ricorsi al tar del lazio se nn erro la cosa si era risolta ...........cmq nn ho piu notizie in merito
Gicantone
00martedì 22 giugno 2010 21:50
Ma se il TAR ha risolto la faccenda perchè oggi la Capitaneria mi dice che sono vietati???
Gicantone
00martedì 22 giugno 2010 22:06
Ho trovato questa sentenza su internet...dovrebbe confermare l'utilizzo dei mulinelli elettrici...ma io non la capisco....
REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 10795/2008


nelle persone dei Signori:

ITALO RIGGIO Presidente
GIULIA FERRARI Cons. , relatore
DIEGO SABATINO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2008

Visto il ricorso 10795/2008 proposto da:
SOC KRISTAL FISHING SRL + 1
FIPO-FEDERAZ ITALIANA PRODUTTORI OPERATORI ARTICOLI DA PESCA

rappresentate e difese da:
ROMANELLI AVV. GUIDO FRANCESCO
MONDINI AVV. FRANCESCO
CASANOVA AVV. MAURO
con domicilio eletto in ROMA
VIA COSSERIA, 5
presso
ROMANELLI AVV. GUIDO FRANCESCO

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede


COMANDO GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MIN DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

e nei confronti di
ANNINO FRANCESCO DAVIDE

e nei confronti di
SOC PARISINA SNC DI FIGALLO ROSELLA E BACIGALUPI GIAN MARIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della nota datata Roma 08.08.2008 (mai comunicata alle parti ricorrenti) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ramo Trasporti), Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Rep. II, Uff. IV – Centro di controllo nazionale della pesca, prot. n. 02.04.51/73802 avente ad oggetto: “Pesca sportiva, Salpabolentino elettrico”;
- nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che la corrente elettrica utilizzata nel “Salpabolentino elettrico” non viene scaricata in mare, con la conseguenza che non crea danni al patrimonio ittico;
Considerato pertanto che l’utilizzo della corrente elettrica nell’apparecchio in questione non può considerarsi vietato ex art. 99 DPR n. 1632 del 1968;
Considerato altresì ingiustificata la preoccupazione del ceto peschereccio professionale (risultante dalla nota n. 111246 del 4.12.2007 del Comando generale del Corpo della Capitaneria di porto del Ministero dei Trasporti) secondo cui l’uso del “Salpabolentino elettrico”, riducendo lo sforzo fisico dei pescatori sportivi profuso nel riavvolgimento del filo alla cui estremità si trova l’amo, aumenterebbe sensibilmente le possibilità di cattura, e ciò in considerazione dei limiti, introdotti dall’ordinamento, della quantità di pesce che i pescatori di pesca sportiva possono catturare;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 11 dicembre 2008kabura

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miniminagghia
00sabato 26 giugno 2010 12:49
magari stampati la sentenza e la tieni in barca, non si sa mai
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