Gli atti del processo che segue sono, per quanti qui fanno i puristi della trasmissione dei testi sacri, una prova MODERNA (pensate un pò!) della vecchia e duratura abitudine a manipolare, omettere, aggiungere ai testi considerati sacri, che si suppone abbiano avuto originali nella prima metà del I° secolo...ma senza nemmeno uno straccio di prova. Nei meriti nessuno ha osato rispondere alle domande poste su "domande eluse e aggirate". Che fine hanno fatto gli orignali, ammesso che ci siano stati?
Ci sono stati e sono stati poi distrutti per favorire la trasmissione di copie con l'immissione di concetti dottrinali via via sempre più confusi (si vedano diatribe circa immortalità e trinità, scomunica etc.) ???
Si racconta che il ritrovamento dei rotoli del mar Morto abbia subito un grave danno con la distruzione di alcuni rotoli a mezzo del fuoco, per opera del beduino che li rinvenne nella grotta.
Dobbiamo veramente credere alla storia della necessità di accendere il fuoco? Perchè poi, mi chiedo e molti si chiedono, altre parti dei rotoli non sono stati similmente bruciati, ma venduti o consegnati ad interessati di archeologia?
Quali saranno state le notizie, e perciò le storie, andate a fuoco?
Forse lo sapremo (ne dubito) o, forse, non lo sapremo mai.
L'abitudine a manipolare iniziò prestissimo ed in maniera molto consistente.
Ad ogni modo provate a dare uno sguardo a quanto segue:
www.subarchivio.it/tribunalebibbia/citazione.htm
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
ATTO DI CITAZIONE
Per il dott. Alfredo Alì, nato a Catania il 13/02/1953, nella qualità di legale rappresentante della Casa Editrice "Editing & Printing", corrente in Napoli alla Via Depretis 5, […] P. IVA […] C.C.I.A.A. […] codice di attività economica 22110 (Edizione libri) dal 24.06.1996, iscritta nel registro prefettizio degli editori presso la Prefettura di Napoli, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato a margine del presente atto dagli Avv.ti Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo del foro di Napoli, tutti elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Petti in Roma - viale Guglielmo Marconi, 618
P R E M E S S O
1) che la Casa Editrice "Editing & Printing" istante, nell'ambito della propria produzione editoriale [all. 22 - Scheda Editore con accluse partecipazioni e presenze] aveva deciso di pubblicare il testo della Bibbia con allegato CD-ROM (unico file testuale integrale con 3 motori di ricerca) ad uso della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto il 26 maggio 2004 tra il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana e successivo D.P.R. del 14 ottobre 2004 n. 305 [all. 1] che ha inserito la Bibbia come libro di testo del programma scolastico nell'ora di religione (Piano di studio nazionale);
2) che trattandosi di un testo-base di adozione da commercializzarsi per le scuole pubbliche e private parificate, conditio sine qua non per la pubblicazione era che il testo dovesse essere conforme al "Programma di insegnamento della religione cattolica" sottoscritto tra Ministro dell'Istruzione e CEI in relazione alla legge 28 marzo 2003 n. 53 sugli "obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica" [all. 3 pag. 5];
3) che "Il libro della Bibbia" indicato nel Piano di studi nazionale legittimato per l'insegnamento della religione cattolica [all. 1+ all. 2] è attualmente "La Sacra Bibbia - Versione ufficiale CEI", Pasqua 1974 - come ribadito nel sito ufficiale CEI [all. 23];
4) che a seguito di riscontri tra la Bibbia CEI e i testi canonici delle precedenti Bibbie ufficiali della Chiesa cattolica, così come citate e accreditate nella stessa presentazione della Bibbia CEI [all. 4], è emerso che numerosi brani della Bibbia CEI sono completamente discordanti dalle precedenti Bibbie ufficiali [indicate nella presentazione della CEI come "testo/i base"]; addirittura, appaiono lampanti manipolazioni nonostante che la "Bibbia versione CEI" sarebbe stata "…fatta sui testi originali" e nella "esattezza nel rendere il testo originale" [Prot. N. 710/74 a pag. V dell'all. 5 e "Presentazione" a pag. VII dell'all. 4], ossia sulla stessa fonte e con lo stesso criterio delle precedenti Bibbie ufficiali;
5) che in particolare, il riscontro interlineare tra la Bibbia CEI [all. B-1] e le quattro Bibbie ufficiali
1. Volgata - San Girolamo del 405 (Recognitio Concilio di Trento e Vaticano I) [all. B-2 + all. 6]
2. Biblia Vulgata del 1592 (Approvata dal papa Sisto V e Clemente VIII - Testo liturgico in latino della Chiesa cattolica) [all. B-3 + all. 7]
3. La Sacra Bibbia di Mons. Martini del 1778 (Placet pontefice Pio VI) - La prima versione cattolica in lingua italiana canonica e di rilievo - [all. B-4 + all. 8]
4. La Sacra Bibbia Ed. Paoline del 1969 (Imprimatur della Curia) [all. B-5 + all. 9]
ha mostrato che:
A) alcuni brani, presenti in tutte le precedenti Bibbie ufficiali, sono stati interamente cancellati dalla Bibbia CEI;
B) nella Bibbia CEI alcune frasi sono state create dal nulla (aggiunte arbitrarie); non esistono infatti nelle precedenti Bibbie ufficiali;
C) sono stati alterati i contenuti di diverse frasi significative; questo tipo di alterazione ha interessato i contenuti più crudeli e non più condivisibili dalla cultura contemporanea;
6) che nelle versioni ufficiali la "legge traduttiva" esige l'equivalenza tra contenuto tradotto e contenuto del testo originale. Per la Bibbia, trattandosi di lingue antiche, l'equivalenza (o "l'esattezza", come si spinge la CEI) non è letteralista "verbum de verbo", bensì "sensum exprimere de sensu". La versione ufficiale CEI, invece, ha cambiato il significato di molti brani rendendoli discordanti e opposti al contenuto originale, scrivendo ciò che il testo non dice, né avrebbe voluto dire. Tutto ciò appare nettamente visibile nel raffronto interlineare di 43 brani prodotti come prova della manipolazione della Bibbia CEI [all. 10 interlineare digitato + all. 11 fotocopiato dai testi], brani che rappresentano un mero esempio tra manipolazioni tangibili e manipolazioni sfumate. È il caso del castigo inflitto alla donna [all. 10 - 1° raffronto] dove la Conferenza Episcopale Italiana anziché riportare la storica frase "sarai sotto la potestà del marito", per nascondere e neutralizzare l'iniquo princìpio, ha tramutato la "sudditanza sociale" in una "norma sensuale" ("verso tuo marito sarà il tuo istinto") traghettando il "de sensu" da castigo morale a indole naturale. Un indole che tra l'altro appartiene anche ai maschi. Diverso è il caso di un brano depennato; una vera e propria omissione di testo: "Ogni donna impudica sarà calpestata come sterco nella via" [all. 10 - 5° raffronto]. Questo brano è presente in tutte le precedenti Bibbie, dal rotolo masoretico, alla Bibbia dei LXX nel II sec. a.C., sino al 1969 "La Sacra Bibbia" Ed. Paoline. Tuttavia, nella versione CEI di questo brano non è rimasta né l'anima né il corpo. Un ultimo esempio concerne una frase inventata ex nihilo: "Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo è una donna che mantiene il proprio marito" [Siracide 25,21]. Innanzitutto, il capitolo XXV di Siracide è passato da 36 versetti ai 26 versetti della Bibbia CEI. La CEI, in questo caso, si è trasformata da traduttore ad autore: aggiungendo e omettendo brani, la frase creata ha preso le veci di uno dei versetti abrogati. Tuttavia, c'è stata una svista, come quell'attore che indossa l'orologio in una scena al tempo dei romani: il tema del "marito mantenuto" è assente nella letteratura biblica, semplicemente perché in quel tempo le donne erano "casalinghe chiuse in casa". La donna che lavora e il marito disoccupato non appartiene alla storia di allora. Non a caso, l'ordito concetto non esiste nella quattro Bibbie ufficiali prima dell'inedito CEI;
7) che dal raffronto delle frasi è emerso che le modifiche, le cancellazioni e le aggiunte eseguite nel testo della "Sacra Bibbia versione ufficiale CEI" non sono il frutto di una attualizzazione linguistica [come asserisce la Presentazione CEI - all. 4], bensì di una trasmutazione premeditata e intenzionale per nascondere e/o alleggerire il significato di taluni brani: una vera e propria manipolazione genetica testuale;
8) che nell'ambito della responsabilità, forse anche penale, derivante dalla pubblicazione di un testo ufficiale per la scuola non conforme ai "testi originali", l'istante ha dovuto bloccare, e non poteva fare altrimenti, il suo piano editoriale, con grave danno emergente per i costi già sopportati pari a € 2.404,57 [all. 12], con l'azzeramento del piano economico e il mancato lucro che sarebbe derivato dalla vendita del testo edito pari a € 14.198,48 [all. 13];
9) che, a mero titolo esemplificativo, a maggior suffragio di quanto sopra, si consideri la pubblicazione da parte di un editore dei "I Miserabili" di Victor Hugo: sarebbe inammissibile e illegittimo che nel tradurre il testo egli alteri il contenuto del "manoscritto originale" [il commissario Javert anziché "gettarsi nella Senna" "cade nella Senna"] e lo commercializzi come testo corrispondente all'originale;
10) che anche la Conferenza Episcopale Italiana nella presentazione della Bibbia CEI asserisce che nella traduzione debba esserci la corrispondenza al significato originale. L'introduzione alla Bibbia CEI, che sancisce le prerogative formali e oggettive del testo, attesta l'"esattezza nel rendere il testo originale" [all. 4] e non parla di adattamento né di modifiche al testo originale;
11) che dagli stessi scritti della CEI [all. 4] affiora il conflitto tra la traduzione "nel rendere il testo originale" e il carattere della versione "in vista di fini propri" e "ai fini intesi dalla CEI". In quel punto della presentazione trapela uno scopo recondito della CEI: pur essendoci solo un accenno, da quel granello di frase - "in vista di fini propri" , frase ambigua e per nulla motivata - potrebbe sorgere un conflitto d'interessi tra fini soggettivi immessi dalla CEI nella traduzione e fini oggettivi del rispetto del contenuto autentico della Bibbia. A tal segno, da poter aprire il tema dell'autorità imparziale preposta alla traduzione asseverata della Bibbia per l'uso scolastico, che è cosa ben diversa dal libero testo, nella libera interpretazione, nel libero mercato librario;
12) che nel caso della Bibbia, non essendoci un "Garante editoriale della traduzione" (la CEI è traduttore e revisore, giudicatore e autorizzatore di se stessa) e dal momento che la versione CEI contiene molti brani manipolati, nessun editore può sostituirla con un'altra versione "ufficialmente corretta", almeno per la scuola pubblica, se non con il suffragio di una pronuncia giudiziaria, anche con l'eventuale ausilio di una C.T.U., che accerti, confermi e sancisca la presenza delle manipolazioni di almeno 43 brani nella Bibbia CEI rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali e quindi la non conformità alle stesse. A tal proposito, va precisato che la CEI non ha mai invalidato, né inficiato i quattro testi canonici [all. B-2, B-3, B-4, B-5] che nel corso dei secoli (dal 400 d.C. sino al 1974) sono stati la "Sacra Scrittura" della religione cattolica. Anzi, la CEI, nelle tre pagine di presentazione, le riaccredita come testi autentici [all. 4 "testo/i base"];
13) che c'è una precisa correlazione "ex lege" tra il testo della Bibbia CEI e la competenza dello Stato italiano perché nei programmi scolastici approvati dal Ministero dell'Istruzione e dalla CEI, il "libro della Bibbia" è stato annoverato tra i testi protocollari della scuola pubblica, aprendone in tal modo il vincolo e la relazione con le leggi italiane [D.P.R. del 14 ottobre 2004 n. 305];
14) che la CEI è un ente con personalità giuridica nello Stato Italiano [all. 15 - Art. 7 comma 2°, Legge n. 121/1985], tanto è vero che anche lo statuto della CEI prevede regolarmente l'esercizio e l'attività commerciale: "l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali" [all. 20 Statuto CEI 1998 + all. 20/bis - atti "Edizioni Conferenza Episcopale Italiana S.r.l." già prima della legge n. 121/1985]. Pertanto, la persona giuridica ed economica CEI è titolare di diritti e di doveri alla pari delle imprese economiche. Inoltre, anche il detentore del copyright della Bibbia CEI (Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena) è una persona giuridica nello Stato Italiano, così come sono soggetti giuridici italiani l'Editore (C.P.C. S.r.l.) e i Coeditori italiani della Bibbia CEI [All. 14 - Ed. Ottobre 2005];
15) che, senza dover reclamare sentenze delle Corti Superiori (esempio, Corte di Cassazione Sez.-I-P. n. 22516/2003), la legittimità e la consequenzialità del procedimento è suffragata in primis dall'art. 20 della Costituzione Italiana ove è asserito che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione, ente o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative e capacità giuridica, sia nei diritti che nei doveri;
16) che soltanto nel caso di una precisa pronuncia della Magistratura, che affermi la non conformità del testo della Bibbia CEI alle precedenti Bibbie ufficiali e quindi ai "testi originali", la Casa Editrice istante potrà riprendere - secondo i nuovi dettami - il programma editoriale interrotto, giacché il testo a pubblicarsi, oltre a dover essere conforme ai primari testi canonici, attualmente deve essere anche modificato e ratificato dalla CEI;
17) che è un preciso dovere del cittadino denunziare le manipolazioni di un testo ufficiale e in particolare scolastico. L'obbligo di denunciare è ancor più vincolante per gli "addetti ai lavori": come un pediatra che ravvisa sevizie nel visitare i suoi piccoli pazienti, o un insegnante che nota in classe uno studente sotto l'effetto della droga;
18) che un Editore non può pubblicare un testo alterato o manipolato perché ciò cagionerebbe, oltre al falso editoriale, anche errate cognizioni in chi lo legge e, nel caso della scuola, danneggerebbe la formazione conoscitiva e culturale dello studente [all. 3 pag. 1];
19) che tra i diritti inviolabili costituzionalmente protetti c'è la conformità e la correttezza delle informazioni trasmesse, la manipolazione del testo biblico abbraccia un doppio ambito di illegittimità: l'aspetto produttivo commerciale relativo all'editore e l'aspetto morale relativo all'individuo-cittadino nella sua sfera di conoscenza. La Bibbia, in particolare, è patrimonio culturale dell'umanità, cosicché la manipolazione della Bibbia da parte della CEI è anche un "reato" culturale e storico che deforma il sapere umano;
20) che, come nel Parlamento Europeo i testi delle leggi e dei documenti politici sono tradotti ufficialmente in 20 lingue, così un testo ufficiale della scuola pubblica, che trae origine da lingue straniere, ha la necessità di una traduzione asseverata al testo originale. Ma il Ministero dell'Istruzione, che ha disposto l'adozione ufficiale della Bibbia, non ha fatto eseguire il controllo di conformità del testo adottato. Tra l'altro, già prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.R. del 14 ottobre 2004 n. 305 [all. 1], la Bibbia CEI, che rientrava anche nella nuova veste di testo scolastico, era già stata pubblicata. La procedura sull'accertamento di atti che entrano nel novero dei documenti pubblici è specificata anche nell'Art. 2 (L), Art. 3 (R) e Art. 33 (L) comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pertanto anche il Ministero dell'Istruzione è responsabile in linea indiretta delle manipolazioni del testo scolastico;
21) che l'editore Editing & Printing, nell'esaminare attentamente le fonti dei testi a cui necessariamente doveva attenersi [all. 16 asserito bibliografico], ha riscontrato - accanto ad amabili contenuti - decine e decine di brani [100 dei quali sono stati scelti come prova - all. 17 e all. 18] che sia nel contenuto letterale e sia nel più ampio contesto dell'opera, "ordinano e approvano" lo stupro, il feticidio, l'infanticidio, la legittimità della schiavitù, la condanna a morte, la guerra civile e religiosa, la sottomissione della donna, la morale della maledizione, lo sterminio, la lapidazione e altri delitti che sono in netto contrasto con i princìpi della Costituzione Italiana [all. 17 digitato + all. 18 fotografato sui testi]; che pur leggendo e interpretando i 100 brani "con spirito di fede e con profonda umiltà" il delitto divino contro il bimbo nato da Betsabea resta pur sempre un omicidio [all. 17 n. 46], che lo stupro solennemente decretato contro le mogli di Davide resta pur sempre un atto di stupro [all. 17 n. 97], che l'ordine liturgico di distruggere gli altari e le statue delle altre confessioni resta pur sempre un atto di profanazione e di terrorismo [all. 17 n. 98], che il prezzario biblico per la compravendita degli schiavi resta pur sempre un principio a favore della schiavitù [all. 17 n. 75], che le parole di questo brano si commentano da sole "La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo" [1° Timoteo 2,12] e così "eppur si vede" negli altri 95 brani incostituzionali. Per cui, limitatamente a quella parte del testo biblico che legifera sul diritto civile con sentenze fondate sulle "torture e lapidazioni, vendette e messo/i a morte" (quest'ultima espressione è ripetuta 76 volte nella Bibbia) va dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 305 del 14/10/2004 [all. 1] nella parte in cui prevede la Bibbia come libro di testo per la scuola secondaria di primo grado e del D.P.R. n. 39 del 16/01/2006 [all. 2] nella parte in cui prevede la Bibbia come libro di testo per la scuola secondaria superiore;
22) che in un testo di storia o di letteratura scolastica, dove sono rappresentati atti crudeli (Per esempio, Iliade - il cadavere di Ettore trascinato attorno le mura), queste narrazioni non sono "né dottrina e né princìpi". Viceversa, nell'"ora di religione cattolica" le "leggi, le norme e i comandi" della Bibbia ["Parola di Dio"] sono "verità assolute" valide in ogni spazio e in ogni tempo, per cui quei contenuti incostituzionali, essendo ascritti tra i princìpi "giusti, inconfutabili e universali", non possono essere oggetto della formazione culturale dello studente italiano in quanto mettono a rischio la corretta educazione;
23) che, diversamente dal "credo interiore della fede", le disposizioni sociali statuite "nelle leggi, nelle norme e nei comandi" del testo biblico rientrano a pieno titolo nella competenza del diritto giuridico, come attesta anche il Salmo 89,31: "Se… abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa";
24) che l'ora di religione, dentro cui si ascrive la Bibbia come libro di testo, pur essendo un'ora facoltativa, non è "facoltativamente libera" dalla costituzionalità dei princìpi e dei contenuti da trasmettere per la formazione pedagogica degli studenti, sia credenti o non credenti, per cui deve sempre muoversi nel rispetto dei princìpi costituzionali [all. 3 - pag. 1] di cui l'editore è anche responsabile con la produzione libraria;
25) che nella Bibbia CEI si evince uno stretto legame tra "manipolazioni" e "incostituzionalità" perché la finalità manipolativa potrebbe essere stata di alleggerire le antinomie bibliche, evitando che molte più frasi della Bibbia CEI potessero entrare nel novero dei brani incostituzionali [Incitamento al sequestro di persona: all. 10, manipolazione n. 41];
26) che anche la legge 25/3/1985 n. 121 (Concordato), pur non avendo attinenza con gli elementi di questo processo, riconferma il principio che "l'insegnamento della religione cattolica" è "nel quadro delle finalità della scuola" [Art. 9, comma 2°] e che "la libertà della scuola e dell'insegnamento" è "nei termini previsti dalla propria Costituzione" [Art. 9, comma 1°];
27) che l'istante, per tutti i su esposti motivi e come sopra già precisato, ha dovuto bloccare il suo piano editoriale, con grave danno emergente nonché grave danno per l'utile previsto;
28) che le ragioni che hanno spinto la "Editing & Printing" a adire la competente autorità giudiziaria sono:
A. la tangibile manipolazione di molti brani della Sacra Bibbia versione Ufficiale CEI che si dovrebbero, "ex lege", necessariamente riscrivere correttamente, giacché nella concordanza traduttiva ufficiale è inammissibile pubblicarli;
B. la presenza nella "Bibbia CEI" di numerosi brani in netto contrasto con le norme della Costituzione italiana, appalesa la necessità che tali brani, in quanto princìpi dottrinali, dovrebbero essere quantomeno annotati come passi incostituzionali, evitando - se fosse possibile - qualunque forma di censura;
29) che le responsabilità della manipolazione e dei princìpi incostituzionali presenti nel testo biblico sono da addebitarsi alla CEI sia come autore della traduzione e sia come rappresentante assenziente di quei contenuti, così come parimenti responsabili dell'evento dannoso per cui è causa sono l'editore e i coeditori italiani sottoelencati che partecipano alla pubblicazione della Bibbia CEI [all. 14 - Ed. ottobre 2005]: 1) Cooperativa Promozione Culturale S.r.l. - Roma; 2) Ancora - Milano; 3) Centro Ambrosiano ITL - Milano; 4) Cittadella - Assisi Perugia; 5) Città Nuova - Roma; 6) Edizioni Dehoniane - Bologna; 7) Edizioni Istituto San Gaetano - Vicenza; 8) Edizioni Messaggero - Padova; 9) Edizioni O.C.D. - Morena Roma; 10) Edizioni San Paolo - Cinisello Balsamo Milano; 11) Edizioni Studium - Roma; 12) Elle DI CI - Leumann Torino; 13) E.M.I. - Bologna; 14) Gribaudi editore - Milano; 15) Il Pozzo di Giacobbe - Trapani; 16) LA SCALA - Noci Bari; 17) La Scuola - Brescia; 18) Massimo - Milano; 19) Morcelliana - Brescia; 20) Libreria Coletti - Roma; 21) Paoline editoriale Libri - Roma; 22) Queriniana - Brescia; 23) SEI - Torino; 24) Velar - Gorle Bergamo; 25) Vivere in - Monopoli Bari;
30) che a norma delle vigenti disposizioni legislative l'editore e i coeditori sono civilmente responsabili in solido con gli autori. Né può essere invocata la "teoria dell'edicolante", non solo perché alcuni dei coeditori della Bibbia CEI, in anni precedenti, hanno pubblicato la Sacra Bibbia con un testo discordante da quello della CEI (Ed. Paoline dal 1969 sino al 1991, e dunque anche dopo il 1974 della Bibbia CEI), ma anche perché i coeditori della Bibbia CEI, operando professionalmente nell'editoria religiosa, sono "soggetti informati sui fatti";
31) che quando un libro è adottato ufficialmente nella scuola pubblica dal Ministero dell'Istruzione, detto Ministero è corresponsabile degli eventuali princìpi incostituzionali che contiene il testo. Non basta l'anteposto presente nella legge della riforma scolastica [legge 28 marzo 2003 n. 53 - all. 3 - 1° pag.] quando recita che l'istruzione e la formazione devono essere "secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione". Il Ministero ha omesso il controllo del testo della Bibbia adagiando l'accondiscendenza sulla tradizione. Ma da "libero testo" a "testo scolastico" la differenza è fondante, poiché uno stesso oggetto cambia di valore secondo il titolo della funzione. E tutto questo è avvenuto soltanto adesso. Il libro "Mein kampf", ad esempio, può essere liberamente venduto nelle librerie, ma non può entrare come testo scolastico nei piani di studio nazionali o personalizzati. Mentre altra cosa è analizzare criticamente in classe interi capitoli del "Mein kampf" per comprenderne lo spirito aberrante. Pertanto, anche il Ministero dell'Istruzione è responsabile per via indiretta delle incostituzionalità presenti nel "Libro della Bibbia" nella veste di "testo scolastico".
Tanto premesso e ritenuto, l'istante, come sopra rapp.to, dom.to e difeso, con il presente atto
C I T A
a comparire innanzi il Tribunale di Roma in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede sita in
1) Conferenza Episcopale Italiana - Roma (…)
2) Cooperativa di Promozione Culturale a R. L. - Roma (…)
3) Fondazione di religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena - Roma (…)
4) Ancora S.r.l. - Milano (…)
5) Impresa Tecnoeditoriale Lombarda S.r.l. - Milano (…)
6) Cittadella Multimediale - Perugia (…)
7) Pia Associazione Maschile Opera di Maria - Roma (…)
8) Centro Editoriale Dehoniano S.p.a - Bologna (…)
9) Associazione Religiosa Maschile Istituto San Gaetano - Vicenza (…)
10) Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali - Padova (…)
11) Associazione Carmelo Teresiano Italiana - Roma (…)
12) Edizioni San Paolo S.r.l. - Cuneo (…)
13) Edizioni Studium S.r.l. - Roma (…)
14) Istituto Bernardi Semeria - Asti (…)
15) Servizio Missionario Soc. Coop. a R.L. - Bologna (…)
16) Piero Gribaudi Editore S.r.l. - Milano (…)
17) Libreria Editrice Il Pozzo di Giacobbe - Trapani (…)
18) Ente Religioso Madonna della Scala - Bari (…)
19) La Scuola S.p.a. - Brescia (…)
20) Editrice Massimo della Mescat S.r.l. - Milano (…)
21) Editrice Morcelliana - Brescia (…)
22) Libreria Coletti S.r.l. - Roma (…)
23) Istituto della Pia Società delle Figlie di San Paolo - Roma (…)
24) Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth - Brescia (…)
25) S.E.I. Società Editrice Internazionale S.p.a. - Torino (…)
26) Editrice Velar S.r.l. - Bergamo - Bergamo (…)
27) Vivere In S.r.l. - Bari (…)
28) Ministero della Pubblica Istruzione c/o l'Avvocatura di Stato - Roma (…)
a comparire innanzi al Tribunale di Roma Sezione e Giudice a designarsi per il giorno 11/01/2007, ora del regolamento col prosieguo, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze dell'art. 167 c.p.c. ed inoltre che non comparendo il giudizio proseguirà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
Voglia l'adito Tribunale
I) promuovere giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. del 14 ottobre 2004 n. 305 - relativamente all'articolo 1, allegato unico, secondo riquadro "Conoscenze" - nella parte in cui decreta "Il libro della Bibbia" come testo di adozione della "scuola secondaria di primo grado" [all. 1], e del D.P.R. del 16.01.2006 n. 39 - relativamente all'articolo 1, primo allegato, terzo riquadro "Conoscenze" - nella parte in cui decreta "La Bibbia" come testo di adozione "del secondo ciclo scolastico" [all. 2], stante la presenza nella Bibbia medesima di almeno cento brani - meglio descritti nell'allegato 17 - in palese contrasto con gli "Artt. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 48, 51, 70 e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana";
II) provvedere, in attesa della pronuncia, all'immediato ritiro e sequestro dalle Bibbie adottate dalle scuole pubbliche e private parificate secondarie di primo ed anche di secondo grado (ultima Intesa del 13 ottobre 2005 Ministero Istruzione e CEI con D.P.R. del 16.01.2006 n. 39 - G. U. del 15 febbraio 2006 - all. 2) aventi l'attestazione come da… "versione ufficiale CEI", inibendone temporaneamente l'utilizzo, al fine di evitare ulteriori danni nella cognizione e nella formazione educativa degli studenti;
III) accertare la responsabilità solidale o esclusiva dei convenuti nella manipolazione e nella non conforme traduzione di alcuni brani della Bibbia CEI rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali [all. 10 + all. 11];
IV) accertare se, sulla base dei parametri traduttivi adoperati dalla CEI, la peculiarità delle alterazioni fondamentali rientri nelle circostanze inconsce della buona fede o nella consapevole e professionale premeditazione;
V) accertare la responsabilità solidale o esclusiva dei convenuti nella pubblicazione di un testo che - per l'uso scolastico - è in contrasto con la Costituzione;
VI) condannare in solido o alternativamente i convenuti - in persona dei legali rappresentanti p.t. - al risarcimento del danno patito dall'istante per i motivi di cui in premessa, pari a € 2.404,57 [all. 12] per i costi già sostenuti e ad € 14.198,48 [all. 13] per il lucro cessante oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - o in quella minore o maggiore somma che il Tribunale vorrà determinare - e infine al simbolico risarcimento del danno che si quantifica in € 1,00. Il tutto nei limiti di € 25.000,00;
VII) condannare, altresì, le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari;
VIII) emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei;
IN VIA ISTRUTTORIA
l'istante, riservandosi eventuali altre richieste all'esito del comportamento processuale di controparte, sin d'ora chiede disporsi C.T.U., da eseguirsi eventualmente a mezzo di collegio peritale, che accerti la discordanza e la discrepanza dei 43 brani della Bibbia Versione CEI con le altre quattro Bibbie ufficiali portate in giudizio. Chiede inoltre che la CEI esibisca una copia conforme dei "testi originali" della Bibbia - come asserito nel protocollo n. 710/74 a pag. V della Bibbia CEI [all. 5] - relativamente ai 43 brani oggetto delle manipolazioni, per avvalorare "ulteriormente" l'alterazione dei testi e di conseguenza la non "esattezza nel rendere il testo originale" [all. 4]. A tal proposito, sin d'ora si precisa che, nel rispetto delle parole e dei significati, per "testi originali" deve intendersi "testi originali" e non "trascrizione di trascrizione di trascrizione di trascrizioni…".
Si producono in atti
All. 1 D.P.R. 14/10/2004 n. 305 - Intesa Ministero/CEI - scuola I grado
All. 2 D.P.R. 16/01/2006 n. 39 - Intesa Ministero/CEI - scuola II grado
All. 3 Legge 28 marzo 2003 n. 53 - Legislazione scolastica
All. 4 Presentazione della CEI sulla versione ufficiale della Sacra Bibbia
All. 5 Prot. N. 719/74 CEI - Attestazione CEI della traduzione sui testi originali
All. 6 Recognitio Bibbia San Girolamo, 405
All. 7 Recognitio Biblia Vulgata, 1592 - Papa Sisto V e Clemente VIII
All. 8 Placet Bibbia Martini, 1778
All. 9 Imprimatur Bibbia Ed. Paoline, 1969
All. 10 Elenco di 43 manipolazioni - confronto interlineare su 5 Bibbie
All. 11 Elenco di 43 manipolazioni - testi fotografati sulle pagine dei volumi
All. 12 Fatture e costi dell'editore Editing & Printing
All. 13 Conto economico e preventivo dell'editore Editing & Printing
All. 14 Elenco Editori Bibbia Versione Ufficiale CEI - Ed. ottobre 2005
All. 15 Legge del 20 maggio 1985 n. 222 - personalità giuridica civile CEI
All. 16 Scheda bibliografica e reperibilità delle 5 Bibbie portate in prova
All. 17 Elenco dei 100 brani incostituzionali con annotazione delle illegittimità
All. 18 Elenco dei 100 brani incostituzionali evidenziati sulle pagine della Bibbia CEI
All. 19 CD-ROM accluso al volume della Bibbia scolastica della Editing & Printing
All. 20 Statuto della Conferenza Episcopale Italiana
All. 20/bis Documenti sulla "Edizioni Conferenza Episcopale Italiana S.r.l."
All. 21 Fotografia d'insieme dei testi e dei documenti allegati
All. 22 Scheda professionale "Editing & Printing"
All. 23 Documento dal sito ufficiale CEI
B-1 1 volume "La Sacra Bibbia", Versione Ufficiale CEI [+ All. 4]
B-2 1 pen drive "Bibbia "Volgata", San Girolamo, 405 - stampa Gutenberg [+ All. 6]
B-3 1 volume "Biblia Vulgata", 1592 - pubbl. dalla Edizioni San Paolo [+ All. 7]
B-4 2 tomi "Sacra Bibbia", Mons. Martini, 1778 [+ All. 8]
B-5 3 tomi "La Sacra Bibbia", Ed. Paoline, 1969 [+ All. 9]
con riserva di depositare ulteriore documentazione probante e di meglio articolare e controdedurre anche all'esito del comportamento processuale di controparte.
S. J.
Avv. Domenico Cirillo
Avv. Ernesto Maria Cirillo
Avv. Francesco Cirillo
Roma, luglio 2006
Ad istanza degli avv.ti Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo procuratori come in atti, elett.te dom.ti in Roma presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Petti - in Roma 00146 viale Guglielmo Marconi, 618 - si notifichi a:
[…] Segue l'elencazione delle 28 notifiche