Ecco la PDL C5390
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5390
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI RANIELI, VOLONTE'
Disciplina organica della magistratura onoraria
Presentata il 29 ottobre 2004
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge affronta il problema di uniformare la disciplina sulla magistratura onoraria, oggi caratterizzata da una legislazione non omogenea, risultante da interventi normativi succedutisi nel tempo, in circostanze caratterizzate spesso dall’urgenza.
Volutamente si e' ritenuto di operare l’intervento normativo limitandolo alle categorie principali di magistrati onorari,
cioe' i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, tralasciando i giudici onorari aggregati che
per la loro temporaneita' e specificita' si devono considerare una categoria ormai in via di estinzione.
Con il presente progetto di legge si e' voluto distinguere da un lato i giudici onorari cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali – civili e penali – da esercitare in
piena autonomia e in posizione paritaria rispetto ai giudici professionali, nei limiti di competenza fissati dalla legge, presso uffici dotati parimenti di completa autonomia
(giudici di pace); dall’altro i giudici onorari, cui possono essere attribuite dal presidente del tribunale o, se il tribunale e' costituito da piu' sezioni, dal presidente o da altro magistrato che dirige la sezione, funzioni giurisdizionali in caso di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (professionali), con tassativa esclusione, nella materia
civile, dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e, nella materia penale, della funzione di giudice per le indagini
preliminari, di giudice dell’udienza preliminare, nonche´ dei procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione,
determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale (giudici onorari di tribunale), nonche´ i magistrati onorari, cui possono essere attribuite dal procuratore
della Repubblica le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale e presso le sedi distaccate dello stesso, ovvero
che possono essere nominativamente delegati volta per volta ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale, nell’udienza di convalida dell’arresto
o del fermo, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all’articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 178 del medesimo codice, nei procedimenti davanti ai giudici di pace, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del citato codice, nei procedimenti
di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori e nei procedimenti civili.
Nella scelta se creare un unico ruolo di magistrati onorari ovvero di lasciare distinti coloro che hanno funzioni e competenze proprie, cioe' i giudici di pace, e coloro che svolgono funzioni in condizioni di supplenza, cioe' i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, si e'
optato per la seconda ipotesi, sul presupposto che la funzione giurisdizionale esercitata per supplenza e' da sempre esistita
nel nostro ordinamento – basti pensare ai vice pretori onorari – e che una soluzione che la escludesse non sarebbe realistica
nell’attuale situazione, anche in presenza di un significativo aumento della competenza del giudice non professionale.
Del resto prevedere una categoria di magistrati onorari che svolge esattamente le stesse funzioni dei magistrati professionali, ma non e' reclutata con il medesimo concorso, appare contraria alla Costituzione, poiche´ non si troverebbe ragione del fatto che il cittadino si possa trovare indifferentemente e per caso ad essere giudicato da un giudice non professionale o da un giudice professionale.
Si e' preferito quindi operare un riordino tenendo distinti i requisiti per la nomina, l’incompatibilita' , la durata e la
possibilita' di riconferma, essendo evidente che assai diverse sono le questioni che si pongono, a seconda che si tratti di delineare una disciplina riferita a magistrati non professionali che svolgono le funzioni giurisdizionali con pienezza di competenza, in autonomia e con continuita', ovvero una disciplina riguardante coloro che le svolgono in via di mera supplenza dei magistrati professionali e presso gli uffici diretti da questi ultimi. Si e' cercato di uniformare la disciplina eliminando alcune incongruenze che non trovavano
ragion d’essere in materia disciplinare, di formazione, di valutazione della professionalita'.
La proposta di legge consta di 15 articoli che disciplinano la figura, le funzioni e il ruolo dei magistrati onorari (articoli 1
e 2), i requisiti per la nomina e le incompatibilita' (articoli 3 e 4), l’ammissione e lo svolgimento del tirocinio (articoli 5 e 6), la formazione permanente (articolo 7), la durata (articolo 8), la cessazione e la decadenza dall’ufficio (articolo 9), la revoca e altre sanzioni disciplinari (articolo 10), il trasferimento (articolo 11), la nomina del giudice di pace coordinatore (articolo 12), la sostituzione dei rappresentati
designati dai consigli dell’ordine degli avvocati (articolo 13), i doveri del magistrato onorario (articolo 14), l’ubicazione
ed i mezzi per il funzionamento degli uffici (articolo 15).
La « temporaneita' », considerata requisito peculiare dei magistrati onorari, e'stata disciplinata in modo differente per i
giudici onorari con pienezza di funzioni giurisdizionali rispetto ai giudici onorari con funzioni giurisdizionali di supplenza.
Allo stesso modo e' stata prevista l’incompatibilita' piu' stringente, in ambito distrettuale, con l’esercizio della professione forense per i giudici onorari che esercitano la funzione giurisdizionale in modo pieno e autonomo, e quella « relativa» – ossia limitata al circondario – per i giudici onorari che la esercitano in via di supplenza del giudice professionale.
Quanto al requisito dell’eta' viene invece richiesta l’eta' minima di cinquanta anni per i giudici di pace, mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari e' previsto un limite massimo di quaranta anni.
Il recupero del giudice della terza eta' trova la sua giustificazione sia nella esperienza trascorsa e negli esiti positivi della stessa, sia nella necessita' – anzi « doverosita'
» – di non alimentare le pur comprensibili istanze di stabilizzazione dei giovani laureati, sia infine nella considerazione che a distanza di oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 374 del 1991 e' lecito prevedere una piu' ampia platea di persone di eta' matura
fornite dei requisiti per la nomina a giudici di pace.
Quanto alla durata nella carica (articolo 8), e' fissata per i giudici di pace in cinque anni, e in quattro per i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, mentre il giudice di pace puo' essere confermato per due volte per eguale
periodo, il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario possono essere confermati soltanto una volta.
Si e' voluto dare particolare importanza alla formazione (articolo 7) – iniziale o permanente che sia – nella consapevolezza che su di essa si gioca, per il futuro,
una buona parte della riuscita di qualsiasi disegno riformatore relativo alla magistratura onoraria. Premessa la natura di dovere
d’ufficio – sanzionabile anche dal punto di vista disciplinare – che la formazione « permanente » riveste per i magistrati
onorari, si e' ritenuto che debba essere generalizzata la previsione del tirocinio preventivo come una sorta di fase
« paraconcorsuale » di selezione. A questo riguardo, pare decisiva la considerazione secondo la quale la preventivita'
del tirocinio debba essere prevista non tanto in rapporto alla nomina quanto all’assunzione delle funzioni: cosi' configurata, la formazione iniziale e' caratteristica comune anche ai giudici togati, che sono tenuti al superamento del periodo di uditorato prima dell’assunzione di funzioni.
In materia di cessazione e di decadenza dall’ufficio, si e' convenuto sull’opportunita' di procedere all’unificazione delle varie previsioni dettate a proposito dei diversi magistrati onorari introducendo anche per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari le sanzioni disciplinari oggi previste solo per i giudici di pace (articolo 10).
Si prevede, infine, un nuovo sistema per la nomina deic oordinatori degli uffici dei giudici di pace (articolo 12), non piu' affidato al criterio oggettivo dell’anzianita' di servizio, ma attribuendo la scelta al Consiglio superiore della magistratura che valuta le attitudini e il merito, lasciando
l’anzianita' come criterio residuale.
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Magistrati onorari).
1. Sono magistrati onorari e appartengono
all’ordine giudiziario i giudici di
pace, i giudici onorari di tribunale ed i
vice procuratori onorari.
2. Nell’esercizio delle funzioni ad essi
attribuite, i magistrati onorari sono autonomi
e indipendenti da ogni altro potere.
3. Le funzioni di giudice di pace, di
giudice onorario di tribunale e di vice
procuratore onorario sono tra loro distinte.
Il giudice di pace esercita la giurisdizione
in materia civile e penale nelle
materie previste dalla legge. I giudici onorari
di tribunale ed i vice procuratori
onorari esercitano, in caso di impedimento
o di mancanza dei magistrati professionali,
le funzioni ad essi delegate nell’ambito
degli uffici di appartenenza.
ART. 2.
(Ruolo organico e pianta organica).
1. E' istituito il ruolo organico dei
magistrati onorari. Il ruolo dei giudici di
pace e' di 3.500 unita' , il ruolo dei giudici
onorari di tribunale e' di 2.000 unita' e il
ruolo dei vice procuratori onorari e' di
1.800 unita'.
2. In sede di prima applicazione della
presente legge, la pianta organica dei magistrati
onorari addetti agli uffici giudiziari
e' determinata entro i sei mesi successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura che
acquisisce i pareri dei consigli giudiziari.
3. In caso di vacanza dell’ufficio del
giudice di pace o di impedimento temporaneo
del magistrato che ne esercita le
funzioni, il presidente del tribunale puo'
disporre l’applicazione o affidare temporaneamente
la reggenza dell’ufficio al giudice
di pace di un ufficio contiguo. Se la
vacanza o l’impedimento si protrae per
oltre sei mesi, si provvede ad una nuova
nomina.
4. La sorveglianza sugli uffici del giudice
di pace e' esercitata dal presidente del
tribunale territorialmente competente che
ha l’obbligo di segnalare tempestivamente
al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore
della magistratura ogni anomalia
del servizio. La sorveglianza sui giudici
onorari di tribunale e sui vice procuratori
onorari e' esercitata rispettivamente dai
presidenti di tribunale e dai procuratori
della Repubblica.
5. L’ufficio del giudice di pace, fino alla
riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie,
che deve essere effettuata entro
un anno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, ha
sede in tutti i capoluoghi degli ex mandamenti
di pretura.
ART. 3.
(Requisiti per la nomina
a magistrato onorario).
1. Per la nomina a magistrato onorario
sono richiesti i seguenti requisiti comuni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e
politici;
c) avere idoneita' fisica e psichica
all’esercizio delle funzioni;
d) non avere riportato condanne per
delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzione e non essere sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
e) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
f) avere eta' non inferiore a cinquanta
anni e non superiore a settanta anni per
le funzioni di giudice di pace; avere eta'
non inferiore a venticinque anni e non
superiore a quaranta anni per i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare,
prima dell’assunzione delle funzioni
di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi
attivita' lavorativa dipendente pubblica o
privata.
2. Per la nomina a giudice di pace e'
richiesto, inoltre, l’esercizio, anche pregresso,
di una delle seguenti attivita':
a) funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie;
b) professione di avvocato;
c) insegnamento di materie giuridiche
nelle universita';
d) funzioni di notaio;
e) funzioni inerenti ai servizi delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie
con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva.
3. Per la nomina a giudice onorario di
tribunale o a vice procuratore onorario
sono titoli di preferenza lo svolgimento,
anche pregresso, delle attivita' di cui al
comma 2 del presente articolo, e il conseguimento
del diploma di specializzazione
di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, o l’avere conseguito
il dottorato di ricerca in materie
giuridiche.
4. Accertati i requisiti di cui ai commi
1, 2 e 3, la nomina deve cadere su persone
capaci di assolvere degnamente, per indipendenza,
per equilibrio e prestigio acquisiti
e per esperienza giuridica e culturale,
le funzioni di magistrato onorario.
5. In caso di nomina condizionata alla
cessazione dell’attivita' , questa deve avvenire,
a pena di decadenza, anche in deroga
ai termini di preavviso previsti dalle leggi
relative ai singoli impieghi entro trenta
giorni dalla data della nomina a giudice di
pace.
ART. 4.
(Incompatibilita').
1. Non possono esercitare le funzioni di
magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale
ed europeo, i membri del Governo, i
titolari di cariche elettive, i sindaci, gli
assessori ed i membri delle giunte degli
enti territoriali, i componenti degli organi
deputati al controllo sugli atti degli stessi
enti ed i titolari della carica di difensore
civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di
confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno
ricoperto nei tre anni precedenti incarichi,
anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i
cui vincoli sono incompatibili con l’esercizio
indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o hanno svolto
nei tre anni precedenti attivita' professionale
non occasionale per conto di imprese
di assicurazione o bancarie, ovvero per
istituti o societa' di intermediazione finanziaria
oppure hanno il coniuge, i conviventi,
i parenti fino al secondo grado o gli
affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita'.
2. Lo svolgimento delle funzioni di
giudice di pace e' incompatibile con l’esercizio
della professione forense nel distretto
di corte d’appello nel quale si trova l’ufficio
del giudice di pace.
3. I giudici onorari o i vice procuratori
onorari non possono esercitare la
professione forense dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel circondario del
tribunale nell’ambito del quale e' compreso
l’ufficio presso cui svolgono le funzioni
ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati o i soci
di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti
sino al secondo grado e gli affini
entro il primo grado; non possono, altresi', rappresentare o difendere le parti,
nelle fasi successive, in procedimenti
svolti dinanzi a tali uffici.
4. Il magistrato onorario non puo' assumere
l’incarico di consulente, di perito o
di interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi
nel circondario del tribunale nell’ambito
del quale esercita le proprie funzioni, ed e'
tenuto ad astenersi, oltre che nei casi di
cui all’articolo 51 del codice di procedura
civile, in ogni caso in cui ha avuto o ha
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti.
ART. 5.
(Ammissione al tirocinio).
1. Il presidente della corte d’appello,
in relazione alle concrete esigenze degli
uffici, al verificarsi delle vacanze nella
pianta organica dei magistrati onorari,
provvede alla pubblicazione dei posti vacanti
nel distretto mediante inserzione
nel sito INTERNET del Ministero della
giustizia, nonche´ nella Gazzetta Ufficiale.
Ne da' altresi' comunicazione ai presidenti
dei consigli dell’ordine degli avvocati del
distretto. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine
di sessanta giorni per la presentazione
delle domande, nelle quali sono indicati
i requisiti posseduti ed e' contenuta la
dichiarazione attestante l’insussistenza
delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge. Il presidente della corte d’appello
richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni
interessati, l’affissione nell’albo pretorio
dell’elenco delle vacanze e dei termini
per la presentazione delle domande
da parte degli interessati.
2. Gli interessati non possono presentare
domanda di ammissione al tirocinio
in piu' di tre distretti diversi nello stesso
anno e non possono indicare piu' di sei
sedi per ciascun distretto.
3. Il presidente della corte d’appello
trasmette le domande pervenute al consiglio
giudiziario. Il consiglio, integrato da
tre rappresentanti designati, di intesa tra
loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati
del distretto di corte d’appello, da un
rappresentante dei giudici di pace, da un
rappresentante dei giudici onorari e da un
rappresentante dei vice procuratori onorari
di tribunale, formula le motivate proposte
di ammissione al tirocinio, sulla base
delle domande ricevute e degli elementi
acquisiti, redigendo distinte graduatorie in
relazione alle diverse categorie di magistrati
onorari.
4. Le domande degli interessati e le
proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse
dal presidente della corte d’appello
al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il Consiglio superiore della magistratura
delibera l’ammissione al tirocinio per
un numero di interessati non superiore al
doppio del numero di magistrati da nominare
rispettivamente per le diverse categorie
di magistrati onorari.
ART. 6.
(Svolgimento del tirocinio e nomina).
1. I magistrati onorari sono nominati,
all’esito del periodo di tirocinio e del
giudizio di idoneita' , con decreto del Ministro
della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura,
su parere del consiglio giudiziario.
2. Gli ammessi al tirocinio, che sono
stati dichiarati idonei al termine del tirocinio
medesimo ma non sono stati nominati
magistrati onorari presso le sedi
messe a concorso, possono essere destinati,
a domanda, ad altre sedi vacanti per
lo svolgimento della medesima funzione
per la quale hanno concorso.
3. Il tirocinio per la nomina a magistrato
onorario ha durata di sei mesi e
viene svolto sotto la direzione di un
magistrato togato affidatario, il quale
cura che il tirocinante svolga la pratica
in materia civile e in materia penale, con
particolare riguardo alle funzioni onorarie
per le quali e' stato ammesso al
tirocinio, presso gli uffici del tribunale
ovvero presso gli uffici di un giudice di
pace particolarmente esperto. Il tirocinio
viene svolto nell’ambito del tribunale
scelto come sede dal tirocinante e, con
riferimento agli aspiranti giudici di pace,
e' volto anche all’acquisizione di conoscenze
e di tecniche finalizzate all’obiettivo
della conciliazione tra le parti.
4. Il consiglio giudiziario organizza e
coordina il tirocinio attuando le direttive
del Consiglio superiore della magistratura,
e nominando i magistrati affidatari tra
coloro che svolgono funzioni di giudice di
tribunale.
5. Il magistrato affidatario cura, sotto
la propria responsabilita' , che l’ammesso
al tirocinio assista a tutte le attivita'
giudiziarie, compresa la partecipazione
alle camere di consiglio, affidandogli la
redazione di minute dei provvedimenti, e
segnalando al presidente della corte d’appello
le eventuali ripetute assenze o violazioni
dei doveri connessi allo svolgimento
della pratica che possono comportare
l’interruzione del tirocinio.
6. Il consiglio giudiziario provvede alla
periodica organizzazione di incontri teorico-
pratici in sede di tirocinio dei giudici
onorari, mediante l’apporto di magistrati
allo scopo designati e di rappresentanti
dell’avvocatura.
7. Al termine del periodo di affidamento,
il magistrato affidatario redige una
relazione sul tirocinio compiuto.
8. A conclusione del periodo di tirocinio,
il consiglio giudiziario formula un
giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
degli idonei alla nomina a magistrato
onorario, sulla base delle relazioni
dei magistrati affidatari e dei risultati
della partecipazione ai corsi.
9. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta
un’indennita' pari a 50 euro per
ogni giorno di effettiva partecipazione al
tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso
delle spese relativamente alla partecipazione
ai corsi teorico-pratici.
10. Il magistrato onorario chiamato a
ricoprire le funzioni di giudice di pace, di
giudice onorario di tribunale o di vice
procuratore onorario assume possesso del-
l’ufficio entro quaranta giorni dalla data di
nomina.
11. La graduatoria di idoneita' di cui al
comma 8 conserva la sua validita' per un
periodo di due anni. Durante questo periodo,
l’indizione di nuove procedure di
selezione e' subordinata all’assorbimento di
tutti gli idonei per ciascuna fascia.
ART. 7.
(Formazione permanente).
1. La formazione permanente dei magistrati
onorari costituisce dovere d’ufficio.
Il presidente della corte d’appello esercita
la sorveglianza sulla proficua e attiva partecipazione
dei magistrati onorari alle attivita'
di cui al presente articolo, e propone,
in caso di inosservanza, al consiglio
giudiziario competente i provvedimenti disciplinari.
2. Il consiglio giudiziario organizza,
secondo le esigenze degli uffici esistenti
nel distretto, corsi di aggiornamento professionale
per magistrati onorari, avvalendosi
della collaborazione di magistrati di
carriera e di personale delle qualifiche
dirigenziali delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie del distretto medesimo, di
avvocati e di docenti universitari. I corsi
sono organizzati a livello di circondario di
tribunale, hanno cadenza annuale e non
possono avere durata inferiore a trenta
giorni, anche non consecutivi. A conclusione
di ciascun corso e' prevista una
verifica finale scritta e orale.
3. Ai docenti e' corrisposto un compenso
orario fissato con decreto del Ministro
della giustizia, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione
alla qualificazione professionale di ciascuno.
4. Il consiglio giudiziario e il presidente
della corte d’appello predispongono i
mezzi per l’informazione e l’aggiornamento
dei magistrati onorari, e garantiscono
loro l’accesso gratuito alle banche
dati informatiche alle medesime condizioni
dei magistrati di carriera.
ART. 8.
(Durata e conferma).
1. Il giudice di pace dura in carica
cinque anni, puo' essere confermato per
due volte per un periodo massimo di tre
quinquenni. L’esercizio delle funzioni di
giudice di pace non puo' essere protratto
oltre il settantaduesimo anno di eta'.
2. Il giudice onorario e il vice procuratore
onorario durano in carica quattro
anni e possono essere confermati per una
sola volta per analogo periodo.
3. Alla scadenza del primo mandato il
consiglio giudiziario esprime un giudizio di
idoneita' del magistrato onorario a essere
confermato nell’incarico.
4. Il giudizio costituisce requisito necessario
per la conferma e viene espresso
sulla base dell’esame a campione delle
sentenze, dei verbali di udienza e di ogni
altro provvedimento giudiziario redatto
dal magistrato onorario, delle relazioni
scritte svolte dai capi e dai responsabili
degli uffici di appartenenza, dei risultati
delle verifiche di cui all’articolo 7, comma
2, oltre che della quantita' statistica del
lavoro svolto.
5. La conferma e' disposta con decreto
del Ministro della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura,
su proposta del consiglio giudiziario,
acquisito il parere del presidente
del tribunale o del procuratore della Repubblica.
6. Le domande di conferma ai sensi del
presente articolo hanno la priorita' sulle
domande di trasferimento e sulle domande
di ammissione al tirocinio; le domande di
trasferimento hanno la priorita' sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle
nuove nomine.
ART. 9.
(Cessazione e decadenza dall’ufficio).
1. Il magistrato onorario cessa dall’ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo
anno di eta' per i giudici di pace; del
quarantesimo anno di eta' per i giudici
onorari di tribunale e per i vice procuratori
onorari;
b) per scadenza del termine di durata
della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla
data di comunicazione del provvedimento
di accettazione.
2. Il magistrato onorario decade dall’ufficio:
a) se non assume le sue funzioni
entro il termine di cui all’articolo 6,
comma 10;
b) se non esercita volontariamente le
funzioni inerenti all’ufficio, ovvero in caso
di infermita' che impedisce in modo definitivo
l’esercizio delle funzioni o per altri
impedimenti di durata superiore a sei
mesi;
c) se viene meno uno dei requisiti
necessari per la nomina o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
ART. 10.
(Revoca dall’ufficio e altre sanzioni
disciplinari).
1. Nei confronti del magistrato onorario
possono essere disposti l’ammonimento,
la censura o, nei casi piu' gravi, la
revoca se non e' in grado di svolgere
diligentemente e proficuamente il proprio
incarico, in caso di comportamento negligente
o scorretto, ovvero di inosservanza
dei doveri inerenti all’ufficio.
2. Il presidente della corte d’appello
propone al consiglio giudiziario la dichiarazione
di decadenza di cui all’articolo 9,
comma 2, l’ammonimento, la censura o la
revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l’interessato
e verificata la fondatezza della
proposta, trasmette gli atti al Consiglio
superiore della magistratura affinche´
provveda sulla dichiarazione di decadenza,
sull’ammonimento, sulla censura o sulla
revoca.
3. Nel corso del procedimento disciplinare,
sia dinanzi al consiglio giudiziario
che dinanzi al Consiglio superiore della
magistratura, il magistrato onorario ha
diritto di farsi assistere da un difensore, di
prendere visione degli atti e di presentare
memorie e osservazioni.
4. I provvedimenti disciplinari a carico
dei magistrati onorari di cui al presente
articolo sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura.
5. Ai magistrati onorari si applicano le
disposizioni della legge 13 aprile 1988,
n. 117, e successive modificazioni, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 2000,
n. 198.
ART. 11.
(Richiesta di trasferimento).
1. I magistrati onorari possono chiedere
il trasferimento presso altri uffici che
presentano vacanze in organico per lo
svolgimento delle medesime funzioni. Il
Consiglio superiore della magistratura delibera
il trasferimento tenendo conto delle
esigenze degli uffici interessati.
ART. 12.
(Coordinatore dell’ufficio
del giudice di pace).
1. Nel caso in cui all’ufficio siano
assegnati piu' giudici, il Consiglio superiore
della magistratura provvede a nominare il
giudice di pace coordinatore dell’ufficio,
tenuto conto delle proposte pervenute dal
consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario
provvede a redigere una graduatoria
tra i giudici di pace che hanno presentato
la domanda, che tiene conto della specifica
esperienza svolta dall’aspirante e dei titoli
in suo possesso, in particolare delle attitudini
e del merito; il criterio dell’anzianita'
ha valore residuale. La funzione di
coordinatore non puo' essere svolta per un
periodo superiore a cinque anni.
2. Il coordinatore, secondo le direttive
del Consiglio superiore della magistratura
e in armonia con le indicazioni del consiglio
giudiziario, provvede all’assegnazione
degli affari e, d’intesa con il presidente
del tribunale, stabilisce annualmente
i giorni e le ore delle udienze di istruzione
e di discussione delle cause di competenza
dell’ufficio, di intesa con il procuratore
della Repubblica.
3. Al coordinatore spetta un’indennita'
di presenza mensile per l’effettivo esercizio
delle funzioni di 130 euro per gli uffici
aventi un organico fino a cinque giudici, di
207 euro per gli uffici aventi un organico
da sei a dieci giudici, di 310 euro per gli
uffici aventi un organico da undici a venti
giudici e di 390 euro per tutti gli altri
uffici.
ART. 13.
(Sostituzione dei rappresentanti designati
dai consigli dell’ordine degli avvocati).
1. I rappresentanti designati dai consigli
dell’ordine degli avvocati del distretto
di corte di appello, iscritti all’albo professionale
relativo al circondario in cui esercita
le proprie funzioni il magistrato onorario
di pace sottoposto alla valutazione
del consiglio giudiziario, sono sostituiti da
rappresentanti supplenti iscritti all’albo
professionale relativo a un diverso circondario.
ART. 14.
(Doveri del magistrato onorario).
1. Il magistrato onorario e' tenuto all’osservanza
dei doveri previsti per i magistrati
professionali. Ha inoltre, l’obbligo
di astenersi, oltre che nei casi di cui
all’articolo 51 del codice di procedura
civile, in ogni caso in cui ha o ha avuto
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti.
ART. 15.
(Locali, attrezzature e servizi degli uffici
del giudice di pace).
1. Gli uffici del giudice di pace sono
ubicati nei locali dei tribunali o delle
sezioni distaccate dei tribunali, se le strutture
edilizie esistenti lo consentono, ovvero
in adeguati locali apprestati dai comuni
nel cui territorio hanno sede gli uffici
medesimi. Ai predetti comuni e' corrisposto
un contributo annuo a carico dello
Stato per le spese da essi sostenute, ai
sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e
successive modificazioni.
2. Resta a carico dello Stato la fornitura
di attrezzature e di servizi necessari
per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 1.
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