decreto di legge di proroga di got e vpo in scadenza

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francmail
00sabato 30 ottobre 2004 19:46
Con l'ennesimo colpo di mano il governo della Repubblica in data 28 ottobre ha prorogato di un anno il mandato di got e vpo che dovevano scadere il 31 dicembre 2004.
I più attenti si ricordano che l'anno scorso successe la stessa cosa, ma quest'anno è ancora più grave perchè i consigli giudiziari avevano predisposto le graduatorie dei nuovi magistrati onorari e UDITE, UDITE, in alcuni di questi casi le graduatorie erano state approvate dal CSM al punto che erano iniziati i tirocinii dei nuovi got e vpo.
Ma al governo evidentemente tutto questo non interessa, agli amici di Palazzo Chigi preme molto di più accontentare la lobby dei magistrati onorari(si chiama Federmot e ha un proprio sito www.federmot.it) i cui rappresentanti hanno passato questi ultimi mesi a girare le sette chiese delle segreterie politiche dei partiti della coalizione di maggioranza.
Chi ha perso tempo in studio e lavoro non è stato premiato mentre chi pratica la "captatio benevolentiae" quotidiana e il servilismo opportunista è stato accontentato di buon grado.
Del resto al governo non può fare a meno di considerare che così facendo si apre un secondo fronte di attacco alla Magistratura per stringere la medesima in una morsa d'acciaio e farla al fine capitolare.
Mi chiedo che male ho fatto a nascere in un paese come l'Italia dove le più elementari norme di giustizia e di ragionevolezza vengono calpestate con un semplice battito di ciglia.
Il principio di affidamento degli aspiranti magistrati onorari è andato a farsi benedire, non importa se questi sono posizionati in graduatoria, non importa se hanno cominciato il tirocinio, qualche oscuro burocrate si premurerà loro di dire che quanto hanno fatto è stato invano perchè il Governo ha così stabilito volendo salvaguardare superiori interessi di giustizia....che poi sono gli interessi di quei 40enni sabotatori che, non riuscendo a fare altro nella vita, si sono arrogati il diritto di precludere l'accesso alla magistratura onoraria alle giovani leve.
Non c'è peggior cosa della massoneria di qualunque colore essa sia........
Che cosa volete che farà il CSM? Ha problemi più grossi a cui pensare si limiterà a inviare delle formali quanto rituali proteste e il gioco sarà fatto.
Complimenti sinceri agli strateghi della Federmot.
Mi levo il cappello di fronte all'astuzia e alla bravura dei loro rappresentanti che farebbe invidia persino ad Ulisse.
Scusate lo sfogo, era sincero!
Elis.betta
00domenica 31 ottobre 2004 14:43
C'E' DI +!
C'è di più, cìè di più... [SM=g27813]
Forse non tutti lo sanno... [SM=g27816]
Indignatevi, aspiranti uditori, e rassegnatevi... [SM=g27818]


Si legge nel dito FEDERMOT quanto segue:

Gentili Colleghi,
ho il piacere di comunicarVi, a nome del Consiglio Direttivo, che il Relatore del progetto di legge C 5163 sarà l’Onorevole Avv. Erminia Mazzoni, Capo Gruppo U.d.C. presso la Camera dei Deputati e cofirmataria del Progetto di Legge.
Si tratta di una designazione di elevatissimo profilo e unanimemente condivisa dalle forze politiche che hanno sostenuto e presentato il progetto di legge.
Auguro all’Onorevole Mazzoni e agli altri Parlamentari che prenderanno parte al dibattito parlamentare, un sereno e proficuo lavoro.

Con viva cordialità

Roma, 13 ottobre 2004

Paolo Valerio
Presidente Federmot



E la proposta dice questo (udite, udite!) [SM=g27820]

(ALTRO CHE ISCRIVERCI ALLE SSPL: DOVEVAMO FARE GLI ONORARI. MENO FATICA E PIù RICOMPENSE!!!!)


PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Istituzione e funzioni dei magistrati
di complemento).
1. E' istituito il ruolo dei magistrati di
complemento, i quali esercitano la giurisdizione
in materia civile e penale, presso
gli uffici del giudice di pace, presso i
tribunali ordinari e presso le procure della
Repubblica, secondo le norme della presente
legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono
dagli altri magistrati ordinari
soltanto per diversita' di funzioni e per
modalita' di reclutamento.
3. I magistrati di complemento svolgono
le proprie funzioni presso gli uffici
del giudice di pace e presso i tribunali
ordinari con la qualifica di giudice di
complemento e presso le procure della
Repubblica con la qualifica di sostituto
procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le
funzioni che la legge assegna ai giudici di
pace e ai giudici di tribunale, nei limiti
indicati dalla presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento
svolgono le funzioni che la legge
assegna ai sostituti procuratori della Repubblica,
nei limiti indicati dalla presente
legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini
della progressione economica ai commi 2
e 3 dell’articolo 2, le funzioni di magistrato
di corte d’appello e le funzioni di magistrato
di Corte di cassazione non possono
essere svolte da magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato
di complemento coloro che, avendo superato
il concorso di cui all’articolo 3, ed
avendo ultimato il tirocinio di cui all’articolo
4, sono valutati idonei dal Con-
siglio superiore della magistratura previo
parere del Consiglio giudiziario.
8. La tabella B annessa alla legge 5
marzo 1991, n. 71, come da ultimo sostituita
dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, e'
sostituita dalla tabella di cui all’allegato A
alla presente legge.

ART. 2.
(Trattamento giuridico, economico e previdenziale
dei magistrati di complemento).
1. Ai magistrati di complemento si
applicano le incompatibilita' , le guarentigie
e il trattamento giuridico, economico, previdenziale
e assistenziale previsti per gli
altri magistrati ordinari dell’ordine giudiziario,
salvo quanto previsto dalla presente
legge.
2. Ai magistrati di complemento sono
corrisposte per intero l’indennita' integrativa
speciale, l’indennita' giudiziaria e gli
altri diritti che la legge attribuisce ai
magistrati ordinari di tribunale con eguale
anzianita' di servizio, nei limiti salariali
previsti dal comma 3.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento
e' calcolato sulla base dello stipendio
corrisposto agli altri magistrati ordinari
di tribunale con eguale anzianita' di
servizio, applicando una riduzione percentuale
del 50 per cento nei primi tre anni
di servizio e del 35 per cento nei successivi
anni di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di
complemento si applicano, per il periodo
di pregressa attivita' forense, le disposizioni
di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45,
senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.

ART. 3.
(Concorso per l’accesso al ruolo
dei magistrati di complemento).
1. L’accesso al ruolo dei magistrati di
complemento avviene tramite concorso
per titoli. Al concorso per magistrato di
complemento si applicano, in quanto com-
patibili con la presente legge, le disposizioni
vigenti per il concorso ad uditore
giudiziario.
2. Per l’accesso al concorso, di cui al
comma 1 e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore a trenta anni e
non superiore a sessanta anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita
a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni;
f) non avere riportato condanne per
delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto
a misure di prevenzione o di sicurezza;
g) avere svolto, per almeno un triennio,
le funzioni giudiziarie, anche come
magistrato onorario, ovvero la professione
di avvocato.
3. Per l’accesso al tirocinio di cui
all’articolo 4 e' formata una graduatoria
sulla base della valutazione comparativa
dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce
titolo di preferenza il possesso, nell’ordine
sotto riportato, dei seguenti titoli:
a) avere prestato servizio per almeno
un triennio come magistrato dell’ordine
giudiziario, come magistrato militare,
come magistrato amministrativo, come
magistrato contabile, come procuratore o
avvocato dello Stato;
b) avere prestato servizio per almeno
un triennio come giudice onorario di tribunale
o come vice procuratore onorario
o come giudice di pace;
c) avere prestato servizio per almeno
un triennio come giudice onorario aggregato;
d) avere prestato servizio per almeno
un triennio come vice pretore onorario o
come vice procuratore onorario presso i
soppressi uffici di pretura;
e) avere esercitato per almeno un
triennio la professione forense in qualita'
di avvocato;
f) avere conseguito l’idoneita' all’insegnamento
in materie giuridiche presso le
universita' , o negli altri istituti superiori
statali, o nelle scuole secondarie di secondo
grado;
g) avere conseguito il dottorato di
ricerca in materie giuridiche;
h) avere conseguito il diploma presso
una scuola universitaria triennale di specializzazione
in materie giuridiche;
i) avere conseguito il diploma di specializzazione
di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni.
4. Nella valutazione comparativa dei
candidati aventi pari titoli, sono considerati
i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate
alla lettera a) del comma 3, prevale la
maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate
alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3,
prevalgono i candidati in possesso anche
del titolo di cui alla lettera g) e, a residuale
parita' di titoli, prevale la maggiore anzianita'
di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui
alla lettera f) prevale la maggiore anzianita';
d) a residuale parita' di titoli si da' la
preferenza, nell’ordine, al miglior voto di
laurea e alla minore anzianita' anagrafica.
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di
cui all’articolo 4, i candidati al concorso
per magistrato di complemento sono chiamati,
in ordine di graduatoria, a scegliere
la sede di assegnazione tra quelle disponibili
individuate dal Consiglio superiore
della magistratura.

ART. 4.
(Tirocinio e nomina).
1. I magistrati di complemento sono
nominati con decreto del Ministro della
giustizia tra i vincitori del concorso di cui
all’articolo 3, all’esito di un tirocinio semestrale
e del favorevole giudizio di idoneita'
espresso dal Consiglio superiore
della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio
giudiziario civile, ovvero presso un ufficio
giudiziario penale giudicante, ovvero
presso un ufficio giudiziario requirente ed
e' rivolto al completamento della formazione
di base nonche´ all’avviamento del
candidato alle specifiche funzioni che egli
e' destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L’ufficio presso il quale si svolge il
tirocinio deve essere dello stesso tipo di
quello al quale il candidato e' stato assegnato
sulla base della graduatoria concorsuale.
Non sono possibili cambi di assegnazione
all’interno dell’ufficio di destinazione,
salvo quanto previsto all’articolo 5.
4. Ai tirocinanti e' corrisposto esclusivamente
lo stipendio di cui all’articolo 2,
comma 3; non sono dovute l’indennita' integrativa
speciale e l’indennita' giudiziaria.
ART. 5.
(Passaggi di funzione e trasferimenti).
1. Il passaggio del magistrato di complemento
dalla funzione di giudice di complemento
alla funzione di sostituto procuratore
di complemento, e viceversa, e' possibile
solo dopo un periodo di permanenza
minima nella funzione non inferiore a tre
anni e solo una volta nell’arco dei primi
cinque anni di esercizio delle funzioni.
2. Il passaggio di funzioni e' deliberato
dal Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del Consiglio giudiziario,
all’esito di un tirocinio trimestrale volto
all’avviamento del magistrato di complemento
alla diversa funzione che egli e'
destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 si applicano anche in caso di passaggio
dalle funzioni di giudice di complemento
addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di
giudice di complemento addetto alle sole
funzioni penali, e viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso
in cui il Consiglio superiore della magistratura,
sentito il Consiglio giudiziario,
accerti che il giudice di complemento ha
svolto, nell’ultimo biennio, le funzioni giudiziarie
sia nella materia civile sia nella
materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto
dal presente articolo non da' diritto ad
alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto
al trattamento economico gia' goduto
dal magistrato di complemento e
deve essere attuato secondo modalita' che
non intralcino il normale lavoro d’ufficio
del magistrato di complemento.

ART. 6.
(Concorso per magistrati di tribunale
riservato a magistrati di complemento).
1. Conseguono la nomina a magistrato
di tribunale mediante concorso per esame,
per un numero di posti non superiore ad
un decimo di quello previsto dal ruolo
organico del personale della magistratura,
i magistrati di complemento che hanno
maturato cinque anni di anzianita' nel
servizio.
2. Il concorso viene bandito, contestualmente
a quello per uditore giudiziario, per
un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli
uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che
si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna
delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna
delle materie previste per il concorso di
uditore giudiziario.
4. La prova scritta verte su ciascuna
delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale.
5. Ciascuna delle due prove scritte di
cui al comma 4 si articola nella redazione
di uno o piu' atti e nella trattazione teorica
delle questioni affrontate e degli istituti
giuridici venuti in rilievo nella stesura
degli atti stessi.
6. Al concorso di cui al presente articolo
si applicano, in quanto compatibili con la
presente legge, le disposizioni vigenti per il
concorso ad uditore giudiziario.
ART. 7.
(Accesso alle funzioni superiori).
1. I magistrati di complemento in servizio,
qualora superino il concorso ordinario
per uditore giudiziario o il concorso
riservato di cui all’articolo 6, possono
chiedere il ricongiungimento del servizio
svolto come magistrati di complemento. In
tale caso l’anzianita' di servizio maturata
dopo l’immissione nel ruolo ordinario si
somma all’anzianita' maturata nel ruolo di
complemento ai soli fini economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di
complemento non puo' essere computato ai
fini dell’effettiva assegnazione alle funzioni
di magistrato di corte d’appello e di magistrato
di cassazione.
3. I magistrati che hanno chiesto il
ricongiungimento di cui al comma 1 prendono
posto nel ruolo ordinario di anzianita'
della magistratura, subito dopo l’ultimo
dei magistrati di tribunale gia' immessi
in ruolo.
ART. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. I magistrati onorari in servizio alla
data del 31 dicembre 2003 in qualita' di
giudici onorari di tribunale, di giudici
onorari aggregati e di giudici di pace sono
immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati
di complemento con le funzioni di
giudice di complemento a condizione che
possiedano i requisiti necessari per l’accesso
al ruolo di magistrato di complemento
indicati alle lettere a), b), c), d),
e) e f) del comma 2 dell’articolo 3 e sino
alla concorrenza dei posti disponibili.
2. I magistrati onorari in servizio alla
data del 31 dicembre 2003 in qualita' di
vice procuratori onorari sono immessi, a
domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento
con le funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica di complemento
a condizione che possiedano i requisiti
necessari per l’accesso al ruolo di magistrato
di complemento indicati alle lettere
a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell’articolo
3 e sino alla concorrenza dei posti
disponibili.
3. I magistrati onorari che hanno presentato
domanda ai sensi dei commi 1 e 2
sono invitati, in ordine di graduatoria, a
indicare la sede di destinazione prescelta
tra quelle disponibili individuate dal Consiglio
superiore della magistratura, con
diritto di precedenza all’interno del distretto
della corte d’appello nella quale
prestano servizio come magistrati onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria
di cui al comma 3 si applicano i criteri
indicati ai commi 3 e 4 dell’articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha
una validita' di dieci anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge. Dopo quattro anni dalla medesima
data di entrata in vigore, il Ministro della
giustizia, con proprio decreto, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, dichiara
la riapertura dei termini per la
presentazione di nuove domande di immissione
nel ruolo di complemento e provvede
all’aggiornamento della graduatoria
di cui al citato comma 3.
6. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge non possono essere nominati
nuovi magistrati onorari in funzione
di giudice onorario di tribunale, di vice
procuratore onorario, di giudice onorario
aggregato o di giudice di pace.
7. I magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore della presente
legge come giudice onorario di tribunale,
vice procuratore onorario, giudice onorario
aggregato o giudice di pace, continuano
ad essere addetti ai rispettivi uffici per
non oltre dieci anni dalla medesima data
di entrata in vigore, previa conferma del-
l’incarico alle singole scadenze previste
dalle disposizioni di legge vigenti che li
riguardano.
8. Sino all’esaurimento della graduatoria
di cui al comma 3, entro sette anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono banditi, con decreto del
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, con cadenza
non superiore a due anni, tre o piu'
concorsi per il reclutamento nel ruolo dei
magistrati di complemento dei magistrati
onorari che hanno presentato la domanda
di cui ai commi 1 e 2. Il primo concorso
e' bandito entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge per
non meno di 2.500 posti.
ART. 9.
(Rinvio alle fonti regolamentari).
1. Con uno o piu' regolamenti del Ministro
della giustizia, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati:
a) le modalita' di svolgimento del
tirocinio di cui all’articolo 4;
b) le modalita' di svolgimento del
tirocinio di cui all’articolo 5;
c) l’organico dei magistrati di completamento
addetti, in ciascuna corte d’appello,
ai singoli uffici del giudice di pace,
del tribunale e della procura della Repubblica.
2. Il parere del Consiglio superiore della
magistratura e' reso entro un mese dalla
data della richiesta. Decorso tale termine, il
Ministro della giustizia adotta, comunque, i
regolamenti di cui al comma 1.
3. Qualora i regolamenti di cui al
comma 1, lettere a) e b), non siano emanati
in tempo utile, si applicano le disposizioni
vigenti che disciplinano il tirocinio
degli uditori giudiziari in quanto compa-
tibili, salvo quanto previsto dalla presente
legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati di
complemento di cui al comma 1, lettera c),
e' determinato in modo che, in ogni distretto
di corte d’appello, sia istituito un
numero di posti di giudice di complemento
pari al numero complessivo dei giudici
onorari di tribunale, dei giudici onorari
aggregati e dei giudici di pace in servizio
nel distretto alla data di entrata in vigore
della presente legge e un numero di posti
di sostituto procuratore di complemento
pari al numero complessivo dei vice procuratori
onorari in servizio nel distretto
alla medesima data di entrata in vigore.
5. Con separati decreti del Ministro
della giustizia, da emanare su conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
dopo l’approvazione delle graduatorie
relative a ciascuno dei concorsi di
cui al comma 8 dell’articolo 8 e prima
della indicazione della sede di destinazione
da parte dei candidati, sono individuati
i posti per magistrato di complemento
da assegnare ai vincitori.
6. Ai fini delle assegnazioni di cui
all’articolo 5 e' seguito il criterio di individuare,
in ciascun distretto di corte d’appello,
un numero di posti per giudice di
complemento eguale o superiore al numero
dei concorrenti risultati idonei tra i
magistrati onorari gia' in servizio nel distretto
di corte d’appello con la qualifica
di giudice onorario di tribunale, di giudice
onorario aggregato e di giudice di pace e
un numero di posti per sostituto procuratore
di complemento eguale o superiore
al numero dei concorrenti risultati idonei
tra i magistrati onorari gia' in servizio nel
distretto di corte d’appello con la qualifica
di vice procuratore onorario.
ART. 10.
(Magistrati di complemento distrettuali).
1. Con i regolamenti di cui al comma 1,
lettera c), dell’articolo 9, il Ministro della
giustizia puo' provvedere alla formazione
presso ogni corte d’appello, all’interno
della pianta organica dei magistrati di
complemento, della pianta organica dei
magistrati di complemento distrettuali, costituita
da magistrati di complemento destinati
a svolgere le funzioni di magistrato
distrettuale ai sensi degli articoli 4 e
seguenti della legge 13 febbraio 2001,
n. 48. Il numero di posti della pianta
organica dei magistrati di complemento
distrettuali non puo' essere superiore ad
un quarto dei posti della pianta organica
dei magistrati di complemento. I magistrati
di complemento distrettuali non possono
essere chiamati a sostituire i magistrati
di appello.

ART. 11.
(Modifica all’articolo 1 della legge
21 novembre 1991, n. 374).
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal
seguente:
« 2. L’ufficio del giudice di pace e'
ricoperto da un magistrato onorario o da
un magistrato di complemento. Al magistrato
di complemento che ricopre l’ufficio
di giudice di pace si applicano le incompatibilita'
, le guarentigie e il trattamento
giuridico, economico, previdenziale e assistenziale
previsti per i magistrati di complemento».

ART. 12.
(Norme finanziarie).
1. All’onere derivante dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 2, determinato
in 12.000.000 di euro per l’anno
2005 e in 105.000.000 di euro a decorrere
dall’anno 2006, si provvede:
a) quanto a 12.000.000 di euro, per
l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa per il
pagamento delle indennita' spettanti ai giudici
di pace, ai giudici onorari di tribunale,
ai vice procuratori onorari e ai giudici
onorari aggregati ai sensi degli articoli 11
e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 273, e successive
modificazioni, e dell’articolo 8 della
legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive
modificazioni;
b) quanto a 60.000.000 di euro, a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di
spesa per il pagamento delle indennita'
spettanti ai giudici di pace, ai giudici
onorari di tribunale, ai vice procuratori
onorari e ai giudici onorari aggregati ai
sensi degli articoli 11 e 15, commi 2-bis e
2-ter, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, e successive modificazioni, e
dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, e successive modificazioni;
c) quanto a 45.000.000 di euro, a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita'
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.

ALLEGATO A
(art. 1, comma 8)
« Tabella B
Primo presidente 1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente
aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 3

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati 112

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati 642

Magistrati di corte d’appello, magistrati di triunale ed equiparati 8.821

Magistrati di complemento 4.500

Uditori giudiziari 330

Magistrati di merito e di legittimita' ed equiparati, esclusi gli uditori
giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie
200

Totale 14.609 »
toto26
00domenica 31 ottobre 2004 16:06
Che dire...
Salve a tutti,
leggo adesso quanto riportato dai colleghi a proposito di got e vpo...
Che dire? Beh, sinceramente non sono stupito più di tanto.
E' un periodo che le notizie per noi delle sspl sono sempre più nere...
In fondo, cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo?
Abbiamo semplicemente, come diceva la collega Francimail, studiato sodo e fatto pratica. Furbi noi! Volevamo (e vogliamo) raggingere i nostri obiettivi solo studiando ed evitando la grossa fatica di andare a presentare la domanda per got o vpo e cercare amicizie alleate!
Sarcasmo a parte, volevo dire ai colleghi che tutto ciò per me non è inaspettato.
Non che io sia pessimista, ma penso che da qualche tempo sia in atto uno scontro strisciante e decisamente importante tra una parte della magistratura (quella che conta) e un certo potere politico(quello che conta)... quanto è accaduto e quanto accadrà, credo sia solo il conseguente effetto.
Anche qui, non la voglio mettere sul politico, facendo magari discorsi di parte, visto che, tra l'altro, non mi ritengo così schierato! In fondo, però, siamo in presenza di una forza politica che, per sua stessa ammissione, è scesa in campo per tutelare i propri particolari interessi, che, a seguito di alcune epocali trasformazioni, erano stati posti in una condizione di precarietà.
Questa, secondo me, è la situazione, e credo che non siano affatto finite, per quanto ci riguarda, le "novità".
Che fare? In passato, qualcuno mi aveva detto: l'unica cosa che ti si chiede è studiare!... e così ho studiato.
Poi mi han detto che bisognava studiare ancora, "sai ciò che vuoi fare richiede una certa preparazione"... e allora ho continuato a studiare, ed è quello che sto facendo con impegno e tanto sacrificio.
Adesso, però, è un periodo che non vado più a chiedere consiglio, perchè c'è qualcosa che non va... qualcosa non torna. Penso che, probabilmente, studiare non basti più... o comunque, limitandosi solo a questo, diventi tutto decisamente più difficile. Forse è necessario impiegare parte delle proprie forze altrove!
E allora che fare?
Purtroppo questo non lo so, non sono uno "stratega" e non ho mai impiegato il mio tempo a pensare come meglio affrontare gli ostacoli con furbizia (il peggiore surrogato dell'intelligenza) o "barando".
Una cosa è certa... Tutto iniziò perchè, come dicevo, qualcuno decise di scendere in campo... Beh, adesso anche noi, probabilmente, per quello che si può, dovremmo lasciare per un attimo i nostri "amati" libri e scendere in campo, gridando forte con la voce dei nostri sacrifici.
Se non facciamo nulla rischiamo di essere travolti, ci vuole organizzazione, capacità propositiva ed essere in grado di poter esercitare le giuste pressioni presso le competenti sedi.
Forse sembrerò troppo drastico, troppo estremo... mi auguro di sbagliare tutto, sarebbe l'errore di previsione più gradito che ho mai fatto...
Ma se è vero quello che pensò... Beh, credo che in uno scontro si possa rimanere "neutrali" fin quando non si è attaccati... e che cosa aspettiamo, che qualcuno un giorno ci dica che la nostra laurea non vale più un fico secco perchè è ormai superata dalla laurea triennale 0 3+2 (o chissà che cosa), o che abbiamo speso soldi e fatica inutilmente perchè il diploma della sspl è carta straccia? Esagerato! dira qualcuno... beh, io al posto suo ci rifletterei un pochino!
Mi scuso con il collega Levita al quale, dopo avergli rivolto queste mie osservazioni, non ho dato risposta in merito alla sua proposta di aderire alla Ass. sspl Italia... il fatto è che non ho avuto modo di sapere come come l'Ass. intenderebbe agire, non conosco i meccanismi di funzionamento, quelli di partecipazione e in che modo essa possa essere in grado di rispondere a quanto sopra detto...
Mi scuso se sono stato prolisso...
Un saluto a tutti.
Elis.betta
00domenica 31 ottobre 2004 21:10
"Beh, adesso anche noi, probabilmente, per quello che si può, dovremmo lasciare per un attimo i nostri "amati" libri e scendere in campo, gridando forte con la voce dei nostri sacrifici.
Se non facciamo nulla rischiamo di essere travolti, ci vuole organizzazione, capacità propositiva ed essere in grado di poter esercitare le giuste pressioni presso le competenti sedi.
Forse sembrerò troppo drastico, troppo estremo... mi auguro di sbagliare tutto, sarebbe l'errore di previsione più gradito che ho mai fatto... "


Concordo! Nessun errore di previsione!
francmail
00domenica 31 ottobre 2004 22:02
morituri te salutant
Anche io concordo col collega che è intervenuto sopra; il problema è COME reagire a tutto questo schifo; vedi collega, devi considerare che il presidente della Federmot e i suoi accoliti del consiglio direttivo sono "romani de Roma" e in più hanno tempo da perdere per girarsi i palazzi del potere che a Roma sono ubicati. Hanno una costanza impressionante e alla fine riescono a portare dalla loro parte ministri,sottosegretari, deputati e senatori: insomma li prendono per logoramento....
A questo aggiungici che hanno una faccia tosta incredibile e che ti girano la frittata in modo tale che la loro posizione sia sempre quella giusta. Sai quali sono le motivazioni per cui hanno chiesto la proroga a Castelli? IMPEDIRE CHE LA PROFESSIONALITà DEI COLLEGHI IN SCADENZA POSSA ANDARE PERDUTA(della serie "chi se ne frega se gli aspiranti got e vpo sono piazzati in graduatoria e hanno cominciato i tirocinii per sostituire quelli in scadenza al 31 dicembre 2004").
Lo sai quali sono i motivi per cui vogliono istituire la magistratura di complemento(che in pratica li trasformerebbe in magistrati a tempo indeterminato)? PERMETTERE CHE LA GIUSTIZIA POSSA DIVENTARE PIU' EQUA, PIU' RAPIDA E PIU' EFFICIENTE, dicono loro.
E' evidente ai più che si tratta di motivazioni ridicole e risibili, è evidente che chi propone tali cose dimostra di non avere scrupolo alcuno riguardo al principio dell'affidamento(bada che sono le stesse persone che nelle aule di giustizia giudicano o accusano le persone, a seconda che siano got o vpo!!!), è evidente che tali personaggi da operetta sarebbero disposti a tutto ma proprio a tutto(se necessario anche a vendere le loro madri) pur di poter fare i magistrati a vita, in barba alle leggi, in barba ai principi di ragionevolezza e di affidamento.
Nonostante tutto ciò sia evidente(e ti risparmio per brevità altre considerazioni sulla federmot)è sorpredente constatare che tali patetiche argomentazioni facciano breccia e trovino accoglimento addirittura al ministero di via Arenula, da cui la dea Giustizia è fuggita inorridita all'incirca tre anni fa.
Che possiamo fare noi, miseri tapini contro questo stato di cose?
Abitiamo lontano da Roma,non abbiamo la faccia tosta e siamo troppo orgogliosi e dignitosi per scadere nel servilismo opportunista nei confroni del politicante di turno. E poi, cosa gravissima, non siamo capaci di girare le frittate. Ti sembra poco? Come minimo partiamo battuti ancor prima di cominciare la nostra epica battaglia!!!!
Io sono un testone, però, prima di cedere un tentativo(inutile, lo riconosco) lo voglio fare: manderò delle mail di protesta al CSM e ai parlamentari capigruppo della commissione Giustizia(si trovano facilmente sui siti internet della Camera e del Senato)per chiedere che il decreto legge in questione non venga convertito in legge.
Valoroso collega, morituri te salutant!
toto26
00lunedì 1 novembre 2004 16:41
Il nostro impegno...
Salve a tutti,
Sono contento che qualcuno, in linea di massima, la pensi come me... Non perchè le mie osservazioni siano il frutto di analisi del tutto nuove ed originali, ma perchè, molto spesso, mi sento dire che la mia prospettiva è troppo idealista...
Beh, io vorrei capire dove si trova tutto questo idealismo in una persona che vuole reagire ad un attacco attuale nei confronti di posizioni proprie, raggiunte con la propria forza e il proprio "sudore".
Veniamo a noi... ho già detto e riconosciuto che le mie capacità di stratega sono alquanto limitate o, in ogni caso, poco allenate.
Tuttavia posso tentare di dire cosa, a mio modo di vedere, bisognerebbe fare.
Prima di tutto vorrei precisare che la mia "protesta" è rivolta in generale nei confronti di tutto quel movimento di "riforma" che ci sta penalizzando molto e, conseguentemente, anche rispetto alle ultime "novità" in tema di got e vpo. Detto questo....-
Premesso che ci sia veramente la volontà di fare qualcosa di incisivo e che, come detto dalla collega Francmail, abbiamo una certa dignità alla quale non vogliamo per nessun motivo rinunciare, la strada percorribile credo sia quella della denuncia.
Ciò che ha detto la collega Francmail a proposito dei "meccanismi operativi" della Federmot, non ci deve per nulla scoraggiare, anzi possiamo dire (ed è una grande cosa) di conoscere chi ci sta davanti.
Il loro grande vantaggio (e il vantaggio anche di altri)è quello di operare nel silenzio, di strisciare e di stare bene attenti affinché nessuno si accorga di nulla.
Ebbene, se ciò è vero, in fondo questo è il loro vantaggio ma anche il loro più grande limite.
A dimostrazione di ciò, personalmente non conoscevo nulla di tutto questo e l'ho saputo grazie a quanto riportato dalle colleghe Francmail e Elis.betta.
Bene, che cosa accadrebbe se tutto ciò che ci ha indignati profondamente, uscisse fuori, si sapesse in giro? Beh, sicuramente per loro diventerebbe tutto più difficile perchè il peso dei riflettori è cosa "seria"!
Le motivazioni della federmot (riportate da Francmail) fanno solo ridere e, se portate alla ribalta, danno esse stesse, perchè banali ed insensate, il senso e la misura dell'ingiustizia.
Sono abbonato ad una rivista giuridica e di tanto in tanto ne acquisto di altre.
Con una certa cadenza periodica escono articoli di parte (Aiga, Cnf, et. c..) pronti ad esaltare le proprie competenze e a cercare di recriminare qualcosa. Guarda caso, si parla spesso, in quaesti articoli, delle sspl, ma sempre per cercare di denigrarle in modo da accaparrarsi qualcosa in più.
E noi dove siamo? Una volta soltanto ho letto un articolo, ma è talmente vecchio e scritto in un contesto diverso da quello attuale, che non ricordo nemmeno più quello che diceva.
Ebbene, credo che non ci sia niente di più dignitoso (e doveroso)che fare sentire la propria voce, consapevoli di ciò che abbiamo fatto e di ciò che stiamo facendo.
In pratica poi, a mio modo di vedere, bisognerebbe "risvegliare" le nostre più naturali alleanze (e alleanze, a certe condizioni, non è una parola brutta!!!).
In primo luogo, dov'è finito tutto il mondo universitario?
Qualche giorno fa ho chiesto udienza al prof. che dirige la mia scuola e, credo, in questi giorni andrò a parlargli. Chiederò quale sia il senso, alla luce dei fatti più recenti, della frase da lui spesso ripetuta: "Il futuro è delle scuole di specializzazione".
Ho l'impressione che il mondo universitario (che ci dovrebbe difendere) sia un pò in uno stato di quiescenza... e tutto ciò diventa più grave se si considera che, ad esempio, il direttore della nostra scuola, ha (o ha avuto) degli incarichi di governo ed è quindi a stretto contatto con certi ambienti...
Credo che in ogni università e, conseguentemente, in ogni sspl ci sia qualcuno che "conta".
Cominciamo con il chiedere perchè nessuno tutela più le nostre ragioni, visto che contribuiamo anche al "buon nome" dell'università e diamo modo di attuare e stimolare un costante dibattito scientifico grazie alle varie personalità che intervengono nelle nostre scuole.
Ciò può non bastare, vuoi perchè risulti insufficiente vuoi perchè manchi la volontà dei docenti di esporsi in prima persona.
Ma il punto è pur sempre l'informazione, la denuncia...
Secondariamente, quindi, si potrebbe sfruttare la capacità di molti nostri colleghi di accedere ai media...
Ogni giorno si parla nei giornali, nelle tv, nelle radio, della riforma della giustizia.
Controinteressati (per utilizzare un termine a noi comune) sono i giudici (che intervengono), i pm (che intervengono), i got e vpo (che si danno da fare), gli avvocati (che intervengono), ci manca solo che intervengano pure i cancellieri...! Noi... noi, no!!!
Noi, in quanto interessati ai meccanismi di accesso alla magistratura, non interveniamo e l'unica cosa che fino ad adesso abbiamo fatto è tenere udienza davanti alla Siliquini! Attenzione, non che io voglia degradare l'importante ruolo e contributo dato ed organizzato dal collega Levita... se non fosse stato per lui, probabilmente, non avrei avuto la possibilità di parlare a tutti voi....voglio solo dire che, secondo me, lo stumento della audizione a porte chiuse innanzi a un componente del governo sottoposto a grossissime pressioni, è del tutto (o quasi) inefficace. Lo stesso, poi, può servire a qualcosa solo se lo si affianca ad altre e più penetranti azioni.
Ebbene, perchè non participare alle discussioni sulla riforma della giustizia, scrivendo, parlando. Non importa se ciò avviene a livello locale piuttosto che regionale o nazionale...l'importante è smuovere le coscienze e rendere conoscibile a tutti (e con i vari linguaggi) cosa sta succedendo.
Noi abbiamo una grande forza...è il nostro impegno.
Un saluto a tutti.

P.S.: Per la collega Francmail: Condivido e appoggio la tua intenzione di scivere una lettera di protesta... se lo ritieni utile, posso dare il mio contributo. Ciao.


francmail
00lunedì 1 novembre 2004 17:09
lo ritengo utile
Premesso che io sono un collega e non una collega,
premesso che hai sete di giustizia,
premesso che sei intenzionato a non soccombere e a dare battaglia per difendere i nostri interessi vilipesi dalle attuali riforme e controriforme,

TI INVITO

a tempestare di mail di protesta gli indirizzi di posta elettronica dei parlamentari capogruppo della Commissione Giustizia(le loro e mail le trovi sui siti internet www.camera.it e www.senato.it)chiedendo loro che questo infame decreto legge non venga convertito in legge!
Questi sono fatti e non parole!
Cordialmente,
francmail
toto26
00lunedì 1 novembre 2004 17:11
errata corrige...
Non so per quale motivo mi sono rivolto a Francmail al femminile (la collega). Non vorrei aver commesso una gaff... se è cosi, mi scuso...
ciao.
toto26
00lunedì 1 novembre 2004 17:24
...
Ho letto adesso "L'ammonimento" del collega Francmail, e mi scuso nuovamente...
Noto pure un certo tono di ammonimento circa la differenza tra il dire e il fare... Bene, sono spiacente ma penso tu ti sia prodigato inutilmente in una citazione inopportuna.
Tengo a precisare che tutto ciò che ho detto non è frutto di sterili analisi... ma il frutto dell'esperienza... nel mio piccolo ho cercato negli ultimi tempi di "agire"... ma sono sempre stato troppo solo...
Caro collega, se è questo che vuoi non mancheranno di certo le mie proteste presso le competenti sedi per il "decreto" di cui parlavi... ma ricordati: se vuoi ottenere qualcosa, devi mettere per un attimo da parte i tuoi interessi particolari e unirti a quanti hanno obiettivi più generali in grado di soddisfare, alla fine, pure i tuoi...
Cordialmente, perchè la cordialità non manchi mai (come del resto tante altre cose...)
Toto26

francmail
00lunedì 1 novembre 2004 18:18
mi hai frainteso
Collega,il mio non era un rimprovero nei tuoi confronti.....ma una constatazione che così facendo, dopo le parole, si sarebbe passati finalmente ai fatti!
Quanto ai miei interessi "personali" credo che potrebbero essere anche i tuoi interessi un domani........ma vedi io non ho l'abitudine di cercare di convincere gli altri riguardo alla bontà delle mie argomentazioni e poi, come ti ho già detto, sono scarso in fatto di girare frittate......perciò fa come credi, se ritieni che la cosa non ti riguardi lascia perdere le mail di protesta, apriti una discussione apposita su questo forum e parla delle problematiche che ritieni interessanti.......ti ricordo che questa discussione è intitolata DECRETO LEGGE DI PROROGA DEI GOT E VPO IN SCADENZA.
Diversamente, se credi di aderire al mio invito affrettati a inviare le mail di protesta perchè il tempo corre.
Le battaglie si combattono una alla volta, adesso mi è capitato di affrontare questa situazione, ieri ne ho affrontate altre e domani me ne toccheranno altre ancora....
Non c'era animosità nelle mie parole, caro collega, solo la schiettezza di chi è stato colpito a tradimento e urla la sua indignazione per l'accaduto.
Ad maiora
toto26
00lunedì 1 novembre 2004 19:22
Bene...
Salve,
L'importante è essere chiari...e mi fa piacere se, semplicemente con le parole, tutto viene chiarito...
Come avevo detto, mi accingo a scrivere a chi di competenza per la questione got e vpo che mi vede direttamente interessato.
Le mie erano solo le riflessioni di chi crede nella necessità di estendere il "campo d'azione", perchè solo così è possibile compensare le nostre debolezze con le nostre forze...
In ogni caso, il decreto got e vpo è un punto importante e INVITO anch'io tutti i colleghi che intendano difendersi a mettere in atto le forme di protesta ritenute più opportune...
Toto26
francmail
00martedì 2 novembre 2004 12:24
pienamente d'accordo...
...sono del tuo stesso parere! Estendiamo il campo d'azione delle nostre proteste e/o proposte. Il che vuol dire che non bisogna trascurare nessun aspetto che riguardi la valenza del diploma sspl, il cui svilimento è sotto gli occhi di tutti.
Siamo in perfetta sintonia,collega,adesso dobbiamo solo muoverci per portare fieno in cascina!
Ad maiora
Elis.betta
00martedì 2 novembre 2004 12:25
postate qui le e-mail
Sarebbe bene che ognuno postasse su questo sito il testo delle e-mail da spedire, con gli indirizzi dei destinatari per facilitare l'adesione degli altri e per omogeneità dei testi hce si intendono far pervenire all'Autorità.

Ciao.
toto26
00martedì 2 novembre 2004 14:37
è semplicissimo...
Salve a tutti,
Scrivere ai parlamentari è semplicissimo...basta seguire le indicazioni date dal collega Francmail...
Io ho già scritto all'On. Pecorella e all'On. Diliberto... nei prossimi giorni passerò al Senato...
Speriamo che, almeno, ci diano un' occhiata!!!
Un saluto a tutti
francmail
00martedì 2 novembre 2004 17:06
i parlamentari della Commissione Giustizia
Ecco l'elenco richiesto da Elisabetta:
PRES_PECORELLA@CAMERA.IT
CENTO_P@CAMERA.IT
COLA_S@CAMERA.IT
FINOCCHIARO_A@CAMERA.IT
VITALI_L@CAMERA.IT
LUSSANA_C@CAMERA.IT
FANFANI_G@CAMERA.IT
BUEMI_E@CAMERA.IT
MAZZONI_E@CAMERA.IT
PISAPIA_G@CAMERA.IT

caruso_a@posta.senato.it
zancan_g@posta.senato.it
alberticasellati_m@posta.senato.it
caruso_l@posta.senato.it
dallachiesa_n@posta.senato.it
cirami_m@posta.senato.it

Ecco il testo della mail che io ho mandato loro:
Gentile Onorevole/Senatore
apprendo con disappunto che il governo ha provveduto con decreto legge in data 28 ottobre 2004 a prorogare di un anno il mandato dei got e vpo il cui incarico sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2004. Questa spiacevole situazione si era già verificata lo scorso anno, ma adesso il fatto risulta ancora più grave perchè i consigli giudiziari distrettuali avevano provveduto da tempo a stilare le graduatorie dei nuovi got e vpo.
Con un semplice battito di ciglia il governo ha violato il principio di affidamento in base al quale gli aspiranti got e vpo ritenevano legittimamente di subentrare ai colleghi in scadenza. Non riesco a immaginare quali possano essere state le motivazioni giuridiche di tale atto(le motivazioni sostanziali le conosco fin troppo bene!), constato solamente che il fatto è gravissimo e auspico che il Suo gruppo parlamentare voglia dare battaglia per denunciare la situazione nelle sedi competenti in modo da impedire la conversione in legge del suddetto decreto.
Cordialmente,
firma


Ad maiora
francmail
00martedì 2 novembre 2004 17:12
Re: i parlamentari della Commissione Giustizia

Scritto da: francmail 02/11/2004 17.06
Ecco l'elenco richiesto da Elisabetta:
PRES_PECORELLA@CAMERA.IT
CENTO_P@CAMERA.IT
COLA_S@CAMERA.IT
FINOCCHIARO_A@CAMERA.IT
VITALI_L@CAMERA.IT
LUSSANA_C@CAMERA.IT
FANFANI_G@CAMERA.IT
BUEMI_E@CAMERA.IT
MAZZONI_E@CAMERA.IT
PISAPIA_G@CAMERA.IT

caruso_a@posta.senato.it
zancan_g@posta.senato.it
alberticasellati_m@posta.senato.it
caruso_l@posta.senato.it
dallachiesa_n@posta.senato.it
cirami_m@posta.senato.it

Ecco il testo della mail che io ho mandato loro:
Gentile Onorevole/Senatore
apprendo con disappunto che il governo ha provveduto con decreto legge in data 28 ottobre 2004 a prorogare di un anno il mandato dei got e vpo il cui incarico sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2004. Questa spiacevole situazione si era già verificata lo scorso anno, ma adesso il fatto risulta ancora più grave perchè i consigli giudiziari distrettuali avevano provveduto da tempo a stilare le graduatorie dei nuovi got e vpo. A questo si aggiunga che in molti casi le suddette graduatorie sono state approvate dal Csm, al punto che per alcuni aspiranti got e vpo sono già cominciati i tirocinii previsti dalla legge prima di svolgere le funzioni giudiziarie.
Con un semplice battito di ciglia il governo ha violato il principio di affidamento in base al quale gli aspiranti got e vpo ritenevano legittimamente di subentrare ai colleghi in scadenza. Non riesco a immaginare quali possano essere state le motivazioni giuridiche di tale atto(le motivazioni sostanziali le conosco fin troppo bene!), constato solamente che il fatto è gravissimo e auspico che il Suo gruppo parlamentare voglia dare battaglia per denunciare la situazione nelle sedi competenti in modo da impedire la conversione in legge del suddetto decreto.
Cordialmente,
firma


Ad maiora

francmail
00martedì 2 novembre 2004 17:35
il secondo post è quello buono!!!
francmail
00sabato 6 novembre 2004 23:05
progetto alternativo
è curioso apprendere dal sito della Federmot8www.federmot.it)che un alternativo progetto di legge sulla magistratura onoraria sarà calendarizzato a breve.....è curioso scoprire che l'ispiratore di questo progetto di legge appartiene allo stesso partito dell'on. Mazzoni, relatore del progetto di legge sulla magistratura di complemento.
Gli stessi vertici della Federmot si stanno interrogando,terrorizzati, sul significato di questa stramba situazione...del resto è risaputo che la politica è cosa assai sporca.
Nel frattempo attendiamo che il decreto legge di proroga dei got e vpo venga pubblicato in G.U.....da quel momento inizierà il termine dei 60 giorni per la conversione in legge.
francmail
00giovedì 11 novembre 2004 18:40
pubblicazione in G.U.
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge di proroga dei got e vpo.
Ad maiora
francmail
00lunedì 15 novembre 2004 11:35
telefonata al CSM
Stamane ho telefonato al CSM e ho potuto parlare con la dott.ssa Venditti(06-444911323) la quale mi ha assicurato che le graduatorie degli aspiranti magistrati onorari non verranno buttate a mare, verranno utilizzate comunque per colmare i vuoti di organico al momento presenti......insomma per gli aspiranti got e vpo rimane una debolissima speranza di essere nominati a condizione che siano collocati nelle primissime posizioni della graduatoria.
Non è molto consolante ma è pur sempre meglio di niente...
Ad maiora
francmail
00sabato 27 novembre 2004 16:01
belle notizie!
Non so se c'è lo zampino di Luigi Levita e di SSPL ITALIA, ma la notizia che ho appreso dal sito della Federmot(www.federmot.it)è buona per le sspl.....è stato ufficialmente assegnato il progetto di legge C5390 a firma degli on. Ranieli e Volontè(reperibile nel suddetto sito internet)di riforma della magistratura onoraria; il progetto di legge verrà con ogni probabilità presentato alla Commissione Giustizia della Camera in data 1 dicembre 2004 e abbinato agli altri progetti già presentati sul riassetto della magistratura onoraria.
C'è di buono che il progetto de quo (oltre a contrastare lo sciagurato progetto C5316 Vitali che la Federmot sta reclamizzando a tutto spiano)è rivolto alle giovani leve in quanto prevede per gli aspiranti got e vpo un'età minima di 25 anni e una massima di 40 anni....inoltre il diploma sspl è previsto come titolo preferenziale per la nomina.
Insomma credo che questa sia un'occasione da non farci sfuggire e suggerisco sommessamente a SSPL ITALIA(qualora non fosse l'ispiratrice del progetto in questione) di sostenere apertamente la C5390, possibilmente richiedendo di essere ascoltata dalla Commissione Giustizia per sostenere il progetto ed avanzare migliorie al medesimo.
Mi sembra che la questione SSPL e Magistratura Onoraria fosse già stata presentata da SSPL ITALIA all'attenzione della Commissione Siliquini....credo che sarebbe opportuno stralciarla e riformularla di fronte alla Commissione Giustizia, visto che entro il mese di giugno del 2006 la legge prevede che debba essere definito il riordino della magistratura onoraria....ragion per cui è ragionevole pensare che la Commissione Giustizia si metterà al galoppo per non sforare i termini suddetti.
Ad maiora
Luigi Levita
00domenica 28 novembre 2004 01:25
Caro Franc...
... ti ringrazio per la segnalazione.

Ecco cosa propose SSPL ITALIA alla Commissione Siliquini in tempi non sospetti, ossia ad aprile 2004:


In particolare, si rammenta che, allo stato, il diploma di specializzazione per le professioni legali figura quale ultimo titolo preferenziale per la nomina a GOT e VPO (v. circolare del C.S.M. del 26 maggio 2003) e non figura affatto per la nomina a giudice di pace.
Per una riqualificazione professionale e nel merito della magistratura onoraria, si auspica che il diploma SSPL sia l’unico titolo di accesso ad essa o, quanto meno, figuri quale primo titolo preferenziale ai fini della nomina.
Attinente alla questione che si sta trattando è la necessità di accelerare i tempi di approvazione della riforma dell’ordinamento giudiziario (quant’anche non si volesse far passare quest’ultima è necessario prevedere un autonomo intervento normativo) nella parte in cui prevede l’istituzione di 2.250 “ausiliari del giudice” che andranno a formare il cd. “ufficio del giudice”. Tali ausiliari avranno il compito, secondo la riforma in itinere, di collaborare con il magistrato nell’attività di ricerca, di organizzazione del lavoro in vista delle udienze in modo da aumentare la produttività degli uffici giudiziari. L’attuale proposta prevede che questi funzionari, che stipulerebbero contratti di lavoro “atipici” per 1032 euro al mese, verranno scelti tra laureati in giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105/110 e prevede quali titoli preferenziali tra gli altri (quali ad esempio l’aver svolto la pratica forense) il diploma di specializzazione per le professioni legali.
Si richiede e si auspica che detta innovazione sia rivista nel senso di prevedere quale canale unico di scelta, per la funzione di “ausiliario del giudice”, il diploma di specializzazione per le professioni legali, non più quindi da considerare uno tra i titoli di preferenza, ma condizione indispensabile unica per partecipare alla selezione di reclutamento per detto incarico. Questa soluzione sembra preferibile, rispetto a ciò che è previsto nell’attuale testo di riforma, perché il diplomato SSPL appare già formato e pronto a collaborare presso un ufficio giudiziario dopo due anni di corsi di specializzazione, durante i quali ha già avuto numerosi contatti e rapporti con i magistrati (vuoi perché gli stessi ne sono i docenti, vuoi per le attività di stages giuridico - forense, vuoi per il rapporto instauratosi per lo svolgimento dell’attività di PM delegato), e hanno compiuto, come didatticamente previsto, attività di ricerca approfondita (quanto meno per la stesura della tesi di specializzazione). Naturalmente è necessario, per lo svolgimento di tale importante attività, rivedere anche i compensi retribuitivi, previsti dall’attuale proposta di riforma, per non dequalificare la figura del diplomato e per renderla più prestigiosa e quindi più appetibile.



Purtroppo l'ausiliario del giudice è abortito prima di nascere per carenza di copertura finanziaria, ma sul resto pare che siamo stati ascoltati :-)

Ci metteremo subito al lavoro per poter dire la nostra in Commissione.


Saluti


[Modificato da Luigi Levita 28/11/2004 1.26]

francmail
00domenica 28 novembre 2004 15:10
eccellente!
Un plauso sincero all'operato di Luigi Levita e di SSPL ITALIA a cui va il mio incondizionato sostegno per questa e per le altre battaglie che il futuro ci riserva!
Finalmente qualcosa si muove nel Palazzo ultimamente ostile alle sspl....
Ad maiora e...a presto per ulteriori aggiornamenti.
francmail
00domenica 28 novembre 2004 15:59
molto curiosamente....
....gli "amici" della Federmot hanno immediatamente rimosso dal loro sito internet il testo del progetto di legge C5390 degli on.Ranieli e Volontè....forse perchè non gradiscono che i cointeressati ne possano prendere visione.
Ad ogni modo a breve il progetto in questione sarà facilmente reperibile sul sito della Camera dei Deputati.
Ad maiora
Luigi Levita
00domenica 28 novembre 2004 16:24
Ecco la PDL C5390
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5390


PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI RANIELI, VOLONTE'


Disciplina organica della magistratura onoraria


Presentata il 29 ottobre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge affronta il problema di uniformare la disciplina sulla magistratura onoraria, oggi caratterizzata da una legislazione non omogenea, risultante da interventi normativi succedutisi nel tempo, in circostanze caratterizzate spesso dall’urgenza.
Volutamente si e' ritenuto di operare l’intervento normativo limitandolo alle categorie principali di magistrati onorari,
cioe' i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, tralasciando i giudici onorari aggregati che
per la loro temporaneita' e specificita' si devono considerare una categoria ormai in via di estinzione.
Con il presente progetto di legge si e' voluto distinguere da un lato i giudici onorari cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali – civili e penali – da esercitare in
piena autonomia e in posizione paritaria rispetto ai giudici professionali, nei limiti di competenza fissati dalla legge, presso uffici dotati parimenti di completa autonomia
(giudici di pace); dall’altro i giudici onorari, cui possono essere attribuite dal presidente del tribunale o, se il tribunale e' costituito da piu' sezioni, dal presidente o da altro magistrato che dirige la sezione, funzioni giurisdizionali in caso di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (professionali), con tassativa esclusione, nella materia
civile, dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e, nella materia penale, della funzione di giudice per le indagini
preliminari, di giudice dell’udienza preliminare, nonche´ dei procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione,
determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale (giudici onorari di tribunale), nonche´ i magistrati onorari, cui possono essere attribuite dal procuratore
della Repubblica le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale e presso le sedi distaccate dello stesso, ovvero
che possono essere nominativamente delegati volta per volta ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale, nell’udienza di convalida dell’arresto
o del fermo, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all’articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 178 del medesimo codice, nei procedimenti davanti ai giudici di pace, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del citato codice, nei procedimenti
di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori e nei procedimenti civili.
Nella scelta se creare un unico ruolo di magistrati onorari ovvero di lasciare distinti coloro che hanno funzioni e competenze proprie, cioe' i giudici di pace, e coloro che svolgono funzioni in condizioni di supplenza, cioe' i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, si e'
optato per la seconda ipotesi, sul presupposto che la funzione giurisdizionale esercitata per supplenza e' da sempre esistita
nel nostro ordinamento – basti pensare ai vice pretori onorari – e che una soluzione che la escludesse non sarebbe realistica
nell’attuale situazione, anche in presenza di un significativo aumento della competenza del giudice non professionale.
Del resto prevedere una categoria di magistrati onorari che svolge esattamente le stesse funzioni dei magistrati professionali, ma non e' reclutata con il medesimo concorso, appare contraria alla Costituzione, poiche´ non si troverebbe ragione del fatto che il cittadino si possa trovare indifferentemente e per caso ad essere giudicato da un giudice non professionale o da un giudice professionale.
Si e' preferito quindi operare un riordino tenendo distinti i requisiti per la nomina, l’incompatibilita' , la durata e la
possibilita' di riconferma, essendo evidente che assai diverse sono le questioni che si pongono, a seconda che si tratti di delineare una disciplina riferita a magistrati non professionali che svolgono le funzioni giurisdizionali con pienezza di competenza, in autonomia e con continuita', ovvero una disciplina riguardante coloro che le svolgono in via di mera supplenza dei magistrati professionali e presso gli uffici diretti da questi ultimi. Si e' cercato di uniformare la disciplina eliminando alcune incongruenze che non trovavano
ragion d’essere in materia disciplinare, di formazione, di valutazione della professionalita'.
La proposta di legge consta di 15 articoli che disciplinano la figura, le funzioni e il ruolo dei magistrati onorari (articoli 1
e 2), i requisiti per la nomina e le incompatibilita' (articoli 3 e 4), l’ammissione e lo svolgimento del tirocinio (articoli 5 e 6), la formazione permanente (articolo 7), la durata (articolo 8), la cessazione e la decadenza dall’ufficio (articolo 9), la revoca e altre sanzioni disciplinari (articolo 10), il trasferimento (articolo 11), la nomina del giudice di pace coordinatore (articolo 12), la sostituzione dei rappresentati
designati dai consigli dell’ordine degli avvocati (articolo 13), i doveri del magistrato onorario (articolo 14), l’ubicazione
ed i mezzi per il funzionamento degli uffici (articolo 15).

La « temporaneita' », considerata requisito peculiare dei magistrati onorari, e'stata disciplinata in modo differente per i
giudici onorari con pienezza di funzioni giurisdizionali rispetto ai giudici onorari con funzioni giurisdizionali di supplenza.
Allo stesso modo e' stata prevista l’incompatibilita' piu' stringente, in ambito distrettuale, con l’esercizio della professione forense per i giudici onorari che esercitano la funzione giurisdizionale in modo pieno e autonomo, e quella « relativa» – ossia limitata al circondario – per i giudici onorari che la esercitano in via di supplenza del giudice professionale.
Quanto al requisito dell’eta' viene invece richiesta l’eta' minima di cinquanta anni per i giudici di pace, mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari e' previsto un limite massimo di quaranta anni.

Il recupero del giudice della terza eta' trova la sua giustificazione sia nella esperienza trascorsa e negli esiti positivi della stessa, sia nella necessita' – anzi « doverosita'
» – di non alimentare le pur comprensibili istanze di stabilizzazione dei giovani laureati, sia infine nella considerazione che a distanza di oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 374 del 1991 e' lecito prevedere una piu' ampia platea di persone di eta' matura
fornite dei requisiti per la nomina a giudici di pace.
Quanto alla durata nella carica (articolo 8), e' fissata per i giudici di pace in cinque anni, e in quattro per i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, mentre il giudice di pace puo' essere confermato per due volte per eguale
periodo, il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario possono essere confermati soltanto una volta.
Si e' voluto dare particolare importanza alla formazione (articolo 7) – iniziale o permanente che sia – nella consapevolezza che su di essa si gioca, per il futuro,
una buona parte della riuscita di qualsiasi disegno riformatore relativo alla magistratura onoraria. Premessa la natura di dovere
d’ufficio – sanzionabile anche dal punto di vista disciplinare – che la formazione « permanente » riveste per i magistrati
onorari, si e' ritenuto che debba essere generalizzata la previsione del tirocinio preventivo come una sorta di fase
« paraconcorsuale » di selezione. A questo riguardo, pare decisiva la considerazione secondo la quale la preventivita'
del tirocinio debba essere prevista non tanto in rapporto alla nomina quanto all’assunzione delle funzioni: cosi' configurata, la formazione iniziale e' caratteristica comune anche ai giudici togati, che sono tenuti al superamento del periodo di uditorato prima dell’assunzione di funzioni.
In materia di cessazione e di decadenza dall’ufficio, si e' convenuto sull’opportunita' di procedere all’unificazione delle varie previsioni dettate a proposito dei diversi magistrati onorari introducendo anche per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari le sanzioni disciplinari oggi previste solo per i giudici di pace (articolo 10).
Si prevede, infine, un nuovo sistema per la nomina deic oordinatori degli uffici dei giudici di pace (articolo 12), non piu' affidato al criterio oggettivo dell’anzianita' di servizio, ma attribuendo la scelta al Consiglio superiore della magistratura che valuta le attitudini e il merito, lasciando
l’anzianita' come criterio residuale.



PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Magistrati onorari).
1. Sono magistrati onorari e appartengono
all’ordine giudiziario i giudici di
pace, i giudici onorari di tribunale ed i
vice procuratori onorari.
2. Nell’esercizio delle funzioni ad essi
attribuite, i magistrati onorari sono autonomi
e indipendenti da ogni altro potere.
3. Le funzioni di giudice di pace, di
giudice onorario di tribunale e di vice
procuratore onorario sono tra loro distinte.
Il giudice di pace esercita la giurisdizione
in materia civile e penale nelle
materie previste dalla legge. I giudici onorari
di tribunale ed i vice procuratori
onorari esercitano, in caso di impedimento
o di mancanza dei magistrati professionali,
le funzioni ad essi delegate nell’ambito
degli uffici di appartenenza.



ART. 2.
(Ruolo organico e pianta organica).
1. E' istituito il ruolo organico dei
magistrati onorari. Il ruolo dei giudici di
pace e' di 3.500 unita' , il ruolo dei giudici
onorari di tribunale e' di 2.000 unita' e il
ruolo dei vice procuratori onorari e' di
1.800 unita'.
2. In sede di prima applicazione della
presente legge, la pianta organica dei magistrati
onorari addetti agli uffici giudiziari
e' determinata entro i sei mesi successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura che
acquisisce i pareri dei consigli giudiziari.
3. In caso di vacanza dell’ufficio del
giudice di pace o di impedimento temporaneo
del magistrato che ne esercita le
funzioni, il presidente del tribunale puo'
disporre l’applicazione o affidare temporaneamente
la reggenza dell’ufficio al giudice
di pace di un ufficio contiguo. Se la
vacanza o l’impedimento si protrae per
oltre sei mesi, si provvede ad una nuova
nomina.
4. La sorveglianza sugli uffici del giudice
di pace e' esercitata dal presidente del
tribunale territorialmente competente che
ha l’obbligo di segnalare tempestivamente
al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore
della magistratura ogni anomalia
del servizio. La sorveglianza sui giudici
onorari di tribunale e sui vice procuratori
onorari e' esercitata rispettivamente dai
presidenti di tribunale e dai procuratori
della Repubblica.
5. L’ufficio del giudice di pace, fino alla
riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie,
che deve essere effettuata entro
un anno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, ha
sede in tutti i capoluoghi degli ex mandamenti
di pretura.


ART. 3.
(Requisiti per la nomina
a magistrato onorario).
1. Per la nomina a magistrato onorario
sono richiesti i seguenti requisiti comuni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e
politici;
c) avere idoneita' fisica e psichica
all’esercizio delle funzioni;
d) non avere riportato condanne per
delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzione e non essere sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
e) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
f) avere eta' non inferiore a cinquanta
anni e non superiore a settanta anni per
le funzioni di giudice di pace; avere eta'
non inferiore a venticinque anni e non
superiore a quaranta anni per i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare,
prima dell’assunzione delle funzioni
di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi
attivita' lavorativa dipendente pubblica o
privata.
2. Per la nomina a giudice di pace e'
richiesto, inoltre, l’esercizio, anche pregresso,
di una delle seguenti attivita':
a) funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie;
b) professione di avvocato;
c) insegnamento di materie giuridiche
nelle universita';
d) funzioni di notaio;
e) funzioni inerenti ai servizi delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie
con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva.
3. Per la nomina a giudice onorario di
tribunale o a vice procuratore onorario
sono titoli di preferenza lo svolgimento,
anche pregresso, delle attivita' di cui al
comma 2 del presente articolo, e il conseguimento
del diploma di specializzazione
di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni
, o l’avere conseguito
il dottorato di ricerca in materie
giuridiche.
4. Accertati i requisiti di cui ai commi
1, 2 e 3, la nomina deve cadere su persone
capaci di assolvere degnamente, per indipendenza,
per equilibrio e prestigio acquisiti
e per esperienza giuridica e culturale,
le funzioni di magistrato onorario.
5. In caso di nomina condizionata alla
cessazione dell’attivita' , questa deve avvenire,
a pena di decadenza, anche in deroga
ai termini di preavviso previsti dalle leggi
relative ai singoli impieghi entro trenta
giorni dalla data della nomina a giudice di
pace.


ART. 4.
(Incompatibilita').
1. Non possono esercitare le funzioni di
magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale
ed europeo, i membri del Governo, i
titolari di cariche elettive, i sindaci, gli
assessori ed i membri delle giunte degli
enti territoriali, i componenti degli organi
deputati al controllo sugli atti degli stessi
enti ed i titolari della carica di difensore
civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di
confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno
ricoperto nei tre anni precedenti incarichi,
anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i
cui vincoli sono incompatibili con l’esercizio
indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o hanno svolto
nei tre anni precedenti attivita' professionale
non occasionale per conto di imprese
di assicurazione o bancarie, ovvero per
istituti o societa' di intermediazione finanziaria
oppure hanno il coniuge, i conviventi,
i parenti fino al secondo grado o gli
affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita'.
2. Lo svolgimento delle funzioni di
giudice di pace e' incompatibile con l’esercizio
della professione forense nel distretto
di corte d’appello nel quale si trova l’ufficio
del giudice di pace.
3. I giudici onorari o i vice procuratori
onorari non possono esercitare la
professione forense dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel circondario del
tribunale nell’ambito del quale e' compreso
l’ufficio presso cui svolgono le funzioni
ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati o i soci
di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti
sino al secondo grado e gli affini
entro il primo grado; non possono, altresi', rappresentare o difendere le parti,
nelle fasi successive, in procedimenti
svolti dinanzi a tali uffici.
4. Il magistrato onorario non puo' assumere
l’incarico di consulente, di perito o
di interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi
nel circondario del tribunale nell’ambito
del quale esercita le proprie funzioni, ed e'
tenuto ad astenersi, oltre che nei casi di
cui all’articolo 51 del codice di procedura
civile, in ogni caso in cui ha avuto o ha
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti.


ART. 5.
(Ammissione al tirocinio).
1. Il presidente della corte d’appello,
in relazione alle concrete esigenze degli
uffici, al verificarsi delle vacanze nella
pianta organica dei magistrati onorari,
provvede alla pubblicazione dei posti vacanti
nel distretto mediante inserzione
nel sito INTERNET del Ministero della
giustizia, nonche´ nella Gazzetta Ufficiale.
Ne da' altresi' comunicazione ai presidenti
dei consigli dell’ordine degli avvocati del
distretto. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine
di sessanta giorni per la presentazione
delle domande, nelle quali sono indicati
i requisiti posseduti ed e' contenuta la
dichiarazione attestante l’insussistenza
delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge. Il presidente della corte d’appello
richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni
interessati, l’affissione nell’albo pretorio
dell’elenco delle vacanze e dei termini
per la presentazione delle domande
da parte degli interessati.
2. Gli interessati non possono presentare
domanda di ammissione al tirocinio
in piu' di tre distretti diversi nello stesso
anno e non possono indicare piu' di sei
sedi per ciascun distretto.
3. Il presidente della corte d’appello
trasmette le domande pervenute al consiglio
giudiziario. Il consiglio, integrato da
tre rappresentanti designati, di intesa tra
loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati
del distretto di corte d’appello, da un
rappresentante dei giudici di pace, da un
rappresentante dei giudici onorari e da un
rappresentante dei vice procuratori onorari
di tribunale, formula le motivate proposte
di ammissione al tirocinio, sulla base
delle domande ricevute e degli elementi
acquisiti, redigendo distinte graduatorie in
relazione alle diverse categorie di magistrati
onorari.
4. Le domande degli interessati e le
proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse
dal presidente della corte d’appello
al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il Consiglio superiore della magistratura
delibera l’ammissione al tirocinio per
un numero di interessati non superiore al
doppio del numero di magistrati da nominare
rispettivamente per le diverse categorie
di magistrati onorari.


ART. 6.
(Svolgimento del tirocinio e nomina).
1. I magistrati onorari sono nominati,
all’esito del periodo di tirocinio e del
giudizio di idoneita' , con decreto del Ministro
della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura,
su parere del consiglio giudiziario.
2. Gli ammessi al tirocinio, che sono
stati dichiarati idonei al termine del tirocinio
medesimo ma non sono stati nominati
magistrati onorari presso le sedi
messe a concorso, possono essere destinati,
a domanda, ad altre sedi vacanti per
lo svolgimento della medesima funzione
per la quale hanno concorso.
3. Il tirocinio per la nomina a magistrato
onorario ha durata di sei mesi e
viene svolto sotto la direzione di un
magistrato togato affidatario, il quale
cura che il tirocinante svolga la pratica
in materia civile e in materia penale, con
particolare riguardo alle funzioni onorarie
per le quali e' stato ammesso al
tirocinio, presso gli uffici del tribunale
ovvero presso gli uffici di un giudice di
pace particolarmente esperto. Il tirocinio
viene svolto nell’ambito del tribunale
scelto come sede dal tirocinante e, con
riferimento agli aspiranti giudici di pace,
e' volto anche all’acquisizione di conoscenze
e di tecniche finalizzate all’obiettivo
della conciliazione tra le parti.
4. Il consiglio giudiziario organizza e
coordina il tirocinio attuando le direttive
del Consiglio superiore della magistratura,
e nominando i magistrati affidatari tra
coloro che svolgono funzioni di giudice di
tribunale.
5. Il magistrato affidatario cura, sotto
la propria responsabilita' , che l’ammesso
al tirocinio assista a tutte le attivita'
giudiziarie, compresa la partecipazione
alle camere di consiglio, affidandogli la
redazione di minute dei provvedimenti, e
segnalando al presidente della corte d’appello
le eventuali ripetute assenze o violazioni
dei doveri connessi allo svolgimento
della pratica che possono comportare
l’interruzione del tirocinio.
6. Il consiglio giudiziario provvede alla
periodica organizzazione di incontri teorico-
pratici in sede di tirocinio dei giudici
onorari, mediante l’apporto di magistrati
allo scopo designati e di rappresentanti
dell’avvocatura.
7. Al termine del periodo di affidamento,
il magistrato affidatario redige una
relazione sul tirocinio compiuto.
8. A conclusione del periodo di tirocinio,
il consiglio giudiziario formula un
giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
degli idonei alla nomina a magistrato
onorario, sulla base delle relazioni
dei magistrati affidatari e dei risultati
della partecipazione ai corsi.
9. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta
un’indennita' pari a 50 euro per
ogni giorno di effettiva partecipazione al
tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso
delle spese relativamente alla partecipazione
ai corsi teorico-pratici.
10. Il magistrato onorario chiamato a
ricoprire le funzioni di giudice di pace, di
giudice onorario di tribunale o di vice
procuratore onorario assume possesso del-
l’ufficio entro quaranta giorni dalla data di
nomina.
11. La graduatoria di idoneita' di cui al
comma 8 conserva la sua validita' per un
periodo di due anni. Durante questo periodo,
l’indizione di nuove procedure di
selezione e' subordinata all’assorbimento di
tutti gli idonei per ciascuna fascia.


ART. 7.
(Formazione permanente).
1. La formazione permanente dei magistrati
onorari costituisce dovere d’ufficio.
Il presidente della corte d’appello esercita
la sorveglianza sulla proficua e attiva partecipazione
dei magistrati onorari alle attivita'
di cui al presente articolo, e propone,
in caso di inosservanza, al consiglio
giudiziario competente i provvedimenti disciplinari.
2. Il consiglio giudiziario organizza,
secondo le esigenze degli uffici esistenti
nel distretto, corsi di aggiornamento professionale
per magistrati onorari, avvalendosi
della collaborazione di magistrati di
carriera e di personale delle qualifiche
dirigenziali delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie del distretto medesimo, di
avvocati e di docenti universitari. I corsi
sono organizzati a livello di circondario di
tribunale, hanno cadenza annuale e non
possono avere durata inferiore a trenta
giorni, anche non consecutivi. A conclusione
di ciascun corso e' prevista una
verifica finale scritta e orale.
3. Ai docenti e' corrisposto un compenso
orario fissato con decreto del Ministro
della giustizia, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione
alla qualificazione professionale di ciascuno.
4. Il consiglio giudiziario e il presidente
della corte d’appello predispongono i
mezzi per l’informazione e l’aggiornamento
dei magistrati onorari, e garantiscono
loro l’accesso gratuito alle banche
dati informatiche alle medesime condizioni
dei magistrati di carriera.


ART. 8.
(Durata e conferma).
1. Il giudice di pace dura in carica
cinque anni, puo' essere confermato per
due volte per un periodo massimo di tre
quinquenni. L’esercizio delle funzioni di
giudice di pace non puo' essere protratto
oltre il settantaduesimo anno di eta'.
2. Il giudice onorario e il vice procuratore
onorario durano in carica quattro
anni e possono essere confermati per una
sola volta per analogo periodo.
3. Alla scadenza del primo mandato il
consiglio giudiziario esprime un giudizio di
idoneita' del magistrato onorario a essere
confermato nell’incarico.
4. Il giudizio costituisce requisito necessario
per la conferma e viene espresso
sulla base dell’esame a campione delle
sentenze, dei verbali di udienza e di ogni
altro provvedimento giudiziario redatto
dal magistrato onorario, delle relazioni
scritte svolte dai capi e dai responsabili
degli uffici di appartenenza, dei risultati
delle verifiche di cui all’articolo 7, comma
2, oltre che della quantita' statistica del
lavoro svolto.
5. La conferma e' disposta con decreto
del Ministro della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura,
su proposta del consiglio giudiziario,
acquisito il parere del presidente
del tribunale o del procuratore della Repubblica.
6. Le domande di conferma ai sensi del
presente articolo hanno la priorita' sulle
domande di trasferimento e sulle domande
di ammissione al tirocinio; le domande di
trasferimento hanno la priorita' sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle
nuove nomine.


ART. 9.
(Cessazione e decadenza dall’ufficio).
1. Il magistrato onorario cessa dall’ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo
anno di eta' per i giudici di pace; del
quarantesimo anno di eta' per i giudici
onorari di tribunale e per i vice procuratori
onorari;
b) per scadenza del termine di durata
della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla
data di comunicazione del provvedimento
di accettazione.
2. Il magistrato onorario decade dall’ufficio:
a) se non assume le sue funzioni
entro il termine di cui all’articolo 6,
comma 10;
b) se non esercita volontariamente le
funzioni inerenti all’ufficio, ovvero in caso
di infermita' che impedisce in modo definitivo
l’esercizio delle funzioni o per altri
impedimenti di durata superiore a sei
mesi;
c) se viene meno uno dei requisiti
necessari per la nomina o sopravviene una
causa di incompatibilita'.


ART. 10.
(Revoca dall’ufficio e altre sanzioni
disciplinari).
1. Nei confronti del magistrato onorario
possono essere disposti l’ammonimento,
la censura o, nei casi piu' gravi, la
revoca se non e' in grado di svolgere
diligentemente e proficuamente il proprio
incarico, in caso di comportamento negligente
o scorretto, ovvero di inosservanza
dei doveri inerenti all’ufficio.
2. Il presidente della corte d’appello
propone al consiglio giudiziario la dichiarazione
di decadenza di cui all’articolo 9,
comma 2, l’ammonimento, la censura o la
revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l’interessato
e verificata la fondatezza della
proposta, trasmette gli atti al Consiglio
superiore della magistratura affinche´
provveda sulla dichiarazione di decadenza,
sull’ammonimento, sulla censura o sulla
revoca.
3. Nel corso del procedimento disciplinare,
sia dinanzi al consiglio giudiziario
che dinanzi al Consiglio superiore della
magistratura, il magistrato onorario ha
diritto di farsi assistere da un difensore, di
prendere visione degli atti e di presentare
memorie e osservazioni.
4. I provvedimenti disciplinari a carico
dei magistrati onorari di cui al presente
articolo sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura.
5. Ai magistrati onorari si applicano le
disposizioni della legge 13 aprile 1988,
n. 117, e successive modificazioni, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 2000,
n. 198.


ART. 11.
(Richiesta di trasferimento).
1. I magistrati onorari possono chiedere
il trasferimento presso altri uffici che
presentano vacanze in organico per lo
svolgimento delle medesime funzioni. Il
Consiglio superiore della magistratura delibera
il trasferimento tenendo conto delle
esigenze degli uffici interessati.


ART. 12.
(Coordinatore dell’ufficio
del giudice di pace).
1. Nel caso in cui all’ufficio siano
assegnati piu' giudici, il Consiglio superiore
della magistratura provvede a nominare il
giudice di pace coordinatore dell’ufficio,
tenuto conto delle proposte pervenute dal
consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario
provvede a redigere una graduatoria
tra i giudici di pace che hanno presentato
la domanda, che tiene conto della specifica
esperienza svolta dall’aspirante e dei titoli
in suo possesso, in particolare delle attitudini
e del merito; il criterio dell’anzianita'
ha valore residuale. La funzione di
coordinatore non puo' essere svolta per un
periodo superiore a cinque anni.
2. Il coordinatore, secondo le direttive
del Consiglio superiore della magistratura
e in armonia con le indicazioni del consiglio
giudiziario, provvede all’assegnazione
degli affari e, d’intesa con il presidente
del tribunale, stabilisce annualmente
i giorni e le ore delle udienze di istruzione
e di discussione delle cause di competenza
dell’ufficio, di intesa con il procuratore
della Repubblica.
3. Al coordinatore spetta un’indennita'
di presenza mensile per l’effettivo esercizio
delle funzioni di 130 euro per gli uffici
aventi un organico fino a cinque giudici, di
207 euro per gli uffici aventi un organico
da sei a dieci giudici, di 310 euro per gli
uffici aventi un organico da undici a venti
giudici e di 390 euro per tutti gli altri
uffici.


ART. 13.
(Sostituzione dei rappresentanti designati
dai consigli dell’ordine degli avvocati).
1. I rappresentanti designati dai consigli
dell’ordine degli avvocati del distretto
di corte di appello, iscritti all’albo professionale
relativo al circondario in cui esercita
le proprie funzioni il magistrato onorario
di pace sottoposto alla valutazione
del consiglio giudiziario, sono sostituiti da
rappresentanti supplenti iscritti all’albo
professionale relativo a un diverso circondario.


ART. 14.
(Doveri del magistrato onorario).
1. Il magistrato onorario e' tenuto all’osservanza
dei doveri previsti per i magistrati
professionali. Ha inoltre, l’obbligo
di astenersi, oltre che nei casi di cui
all’articolo 51 del codice di procedura
civile, in ogni caso in cui ha o ha avuto
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti.


ART. 15.
(Locali, attrezzature e servizi degli uffici
del giudice di pace).
1. Gli uffici del giudice di pace sono
ubicati nei locali dei tribunali o delle
sezioni distaccate dei tribunali, se le strutture
edilizie esistenti lo consentono, ovvero
in adeguati locali apprestati dai comuni
nel cui territorio hanno sede gli uffici
medesimi. Ai predetti comuni e' corrisposto
un contributo annuo a carico dello
Stato per le spese da essi sostenute, ai
sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e
successive modificazioni.
2. Resta a carico dello Stato la fornitura
di attrezzature e di servizi necessari
per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 1.




Via ai commenti!!



francmail
00giovedì 2 dicembre 2004 16:24
pdl 5390
Ieri alla Commissione Giustizia della Camera è stato ufficialmente presentato il PDL 5390 Ranieli....la Commissione ha concluso che il progetto in questione è antitetico al PDL 5316 Vitali e si è rimessa al parere del Governo in termini di copertura finanziaria per stabilire quale dei due progetti possa essere preso in considerazione al fine di una rapida approvazione.
Ad maiora
francmail
00venerdì 31 dicembre 2004 13:09
tutto va bene,madama la marchesa
Apprendo dal sito della Federmot che è stato convertito in legge il decreto milleproroghe che,fra l'altro,prevedeva la proroga del mandato dei got e vpo fino al 31 dicembre 2005.
La conversione del suddetto decreto è stata assai travagliata anche perchè il CSM ha fatto presente al Parlamento la sua contrarietà alla conversione del decreto arrivando a definire la proroga come PERICOLOSA e INGIUSTIFICATA.
Le Camere non hanno accolto il monito del CSM,il che non stupisce più di tanto, quello che sorprende è il comportamento del Capo dello Stato che, al di là delle belle parole zuccherose con cui è uso intrattenere il suo popolo(anche stasera ci toccherà ascoltarne qualcuna di queste)non si rifiutò di firmare il decreto legge in questione di cui mancavano i presupposti costituzionali di necessità e urgenza....mi vengono in mente le parole di un certo leader radicale che così definì il Ciampismo: "Tutto va bene, madama la marchesa".
è triste vivere in un Paese dove il conformismo e l'opportunismo la fanno sempre da padroni....
Ad maiora!
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